Amministratore con poteri ispettivi sulla sicurezza degli edifici
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 gennaio 2011
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Le norme approvate nei giorni scorsi dal Senato in materia di riforma condominiale introducono, tra l'altro, la codificazione del principio per cui il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento sempre che il distacco non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi si stacca dovrà contribuire alle sole spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto.
Per quel che concerne la sicurezza degli edifici, l'articolo 1122-bis Codice civile prevede l'obbligo per i singoli condomini di avere in casa propri impianti sicuri; ne consegue una sorta di potere ispettivo per l'amministratore di condominio che potrà, oltre che accedere nelle parti comuni dell'edificio, richiedere l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o all'inquilino.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Addebito diretto all'inquilino - Fossati_fonte:www.ilsole24ore.com
- ItaliaOggi, p. 20 – Amministratori Sherlock Holmes_fonte:finanza.tgcom.mediaset.it
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