Ambienti sospetti di inquinamento: l'INL torna sui contratti da certificare
Pubblicato il 08 marzo 2024
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Facendo seguito alla nota 24 gennaio 2024, n. 694, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in servizi resi nell’ambito di un appalto o un subappalto nei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.
I nuovi chiarimenti sono contenuti nella nota del 7 marzo 2024, n. 1937, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto..
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolto unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza;
- rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Certificazione dei contratti di lavoro
Il D.P.R 14 settembre 2011, n. 177, prevede per le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sussiste l’obbligo di utilizzare personale qualificato con esperienza almeno triennale e assunto secondo le seguenti modalità:
- con contratti di lavoro a tempo indeterminato nella maggior parte dei casi;
- in alternativa, con altre tipologie contrattuali “atipiche” o in forza di un contratto di appalto soggetti alla certificazione obbligatoria.
In tal senso, laddove l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, è obbligata a procedere alla certificazione del contratto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Interpretazione dell’INL
Al fine di non sovraccaricare l’attività delle Commissione di certificazione, l’Inl ha fornito una interpretazione “letterale” della norma ritenendo che sono oggetto di certificazione esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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