Alluvione, riprendono i versamenti Inail sospesi
Pubblicato il 12 dicembre 2023
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Con l’istruzione operativa del 7 dicembre 2023, facendo seguito a quanto disposto dalla legge n. 170/2023 di conversione del decreto legge n. 132/2023, l'Inail ricorda che la ripresa dei versamenti dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre 2023 all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (si veda a tale proposito il precedente articolo “Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi”).
Destinatari
La sospensione è stata disposta dal decreto alluvione per tutti coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto medesimo e che hanno provveduto ad effettuare l’apposita comunicazione come previsto nella circolare Inail n. 33 del 24 luglio 2023.
Destinatari sono quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi.
NOTA BENE: Per l’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante, in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo invece i soggetti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
Aziende plurilocalizzate
In caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione riguarda solo i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre per le aziende plurilocalizzate, con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali sia in altri, sono sospesi solo i versamenti dei premi riferiti alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.
Versamenti sospesi
Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 - 31 agosto 2023.
Tra i versamenti oggetto di sospensione rientrano anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.
Ripresa dei versamenti
Come chiarito dall’Inail con l’istruzione operativa del 7 dicembre 2023, la ripresa dei versamenti dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, da effettuare in un’unica soluzione senza sanzioni e interessi, è fissata all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla legge n. 170/2023.
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