Alluvione Marche, modalità semplificate per FIS, CIG e Fondi Bilaterali
Pubblicato il 24 ottobre 2022
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Con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3811, l’Istituto Previdenziale estende i contenuti e gli elementi di semplificazione forniti dal messaggio 26 settembre 2022, n. 3498, anche alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’Inps rammenta i criteri relativi alla presentazione delle istanze con causali riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), pertanto:
- non è rilevante il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i prestatori di lavoro devono possedere, in riferimento all’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
- la presentazione delle istanze dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
- i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale, previsto per il FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali.
NOTA BENE: L’informativa sindacale non è obbligatoriamente preventiva.
Sarà sufficiente indicare alle RSA o RSU, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
- la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- il numero dei lavoratori interessati.
L’informativa potrà essere trasmessa anche successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.
ATTENZIONE: Nella prima richiesta di trattamento, il datore indica una data di ripresa tenendo in considerazione il termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Nel caso in cui la predetta data non venga rispettata a causa di motivate ragioni, il datore potrà richiedere una proroga del trattamento, senza pregiudizio della domanda già presentata.
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