Alluvione Ischia, sospensione dei versamenti contributivi

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Alluvione Ischia, sospensione dei versamenti contributivi

Con la circolare del 3 aprile 2023, n. 36, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei comuni dell’isola di Ischia, in cui si sono verificati gli eventi alluvionali e franosi.

A seguito degli eventi eccezionali verificatisi il 26 novembre 2022, con la deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza relativo ai Comuni dell’isola di Ischia.

In considerazione della citata emergenza, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, il decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, avente ad oggetto Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”.

Con particolare attenzione ai territori dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, il predetto decreto legge ha previsto specifici interventi tra cui la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, compresi anche quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito.

Alluvione Ischia. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

Con il citato decreto legge è stata prevista la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore dei soggetti che avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno alla data del 26 novembre 2022.

NOTA BENE: La sospensione decorre dal 26 novembre 2022 ed è valevole fino al 30 giugno 2023.

Si rammenta che l’Inps con il messaggio del 1° ottobre 2007, n. 23735, ha chiarito che la sospensione contributiva trova applicazione anche per le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

La sospensione dei termini in questione non opera in relazione ai versamenti relativi alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale (laddove ancora in corso nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023).

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari della sospensione sono i seguenti:

  • datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

La sospensione si applica esclusivamente per le attività svolte nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Versamento dei contributi in caso di rapporto di lavoro cessato

Per quanto riguarda gli eventuali rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori (non trattenuta dal datore di lavoro) dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il pagamento della contribuzione ordinaria.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà indicare nel modello F24 i codici di contributo ordinario:

  • DM10”, per i dipendenti;
  • C10-CXX”, per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.

Modalità di recupero della contribuzione sospesa

Gli adempimenti e i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.

I versamenti potranno essere corrisposti anche tramite rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo (anche in questo caso senza l’applicazione di sanzioni e di interessi), con scadenza entro il 16 di ciascun mese.

Inoltre, entro la data del 16 settembre 2023 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi (la cui scadenza rientra nel periodo temporale interessato dalla sospensione).

NOTA BENE: Con successivo messaggio saranno comunicate le istruzioni operative in merito alla ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa.

Alluvione Ischia: istruzioni operative per usufruire della sospensione

I soggetti interessati potranno presentare l’apposita istanza direttamente alla struttura INPS territorialmente competente, utilizzando il modello dedicato “SC100”, scaricabile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.

Datori di lavoro con dipendente

Il codice di autorizzazione è il “7C”, avente il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale verificatosi il 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022”.

Il flusso UniEmens dovrà essere compilato come di seguito nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N980” e le relative <SommeACredito> che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.

Con riferimento alle eventuali ipotesi di datore di lavoro con unica matricola, ma con una pluralità sedi operative, la sospensione troverà applicazione esclusivamente per i soggetti occupati nei territori colpiti dagli eventi eccezionali.

In tal caso, permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, da compilare in maniera completa (la sospensione opererà solo per il versamento dei lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’evento).

Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale, il datore dovrà esporre l’importo dei contributi sospesi con la causale “N980” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

Artigiani e commercianti

La sospensione si applica anche ai contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con le scadenze ricomprese nel periodo tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023.

Nello specifico, si tratta delle seguenti scadenze:

  • versamento dei contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
  • versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2022;
  • versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023;
  • versamento dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.

Committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

I committenti che hanno istaurato rapporti di Co.Co.Co. dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “39”, con il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.

La sospensione contributiva opera anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, per i contributi:

  • relativi al secondo acconto per l’anno 2022;
  • relativi al saldo per l’anno 2022;
  • relativi al primo acconto per l’anno 2023.

Aziende agricole

Le aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”.

La sospensione opera per i seguenti contributi previdenziali e assistenziali:

  • 2° trimestre 2022 (scadenza versamento 16 dicembre 2022);
  • 3° trimestre 2022 (scadenza versamento 16 marzo 2023);
  • 4° trimestre 2022 (scadenza versamento 16 giugno 2023).

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari

La sospensione contributiva per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti di terreni a Piccoli coloni e Compartecipanti familiari che hanno presentato l’istanza, si applica alla quarta rata 2022 con scadenza del 16 gennaio 2023.

Datori di lavoro domestico

La sospensione per i datori di lavoro domestico riguarda il pagamento dei contributi relativi:

  • al 4° trimestre 2022;
  • al 1° trimestre 2023.

Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito

La sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e avvisi di addebito si applica fino al 30 giugno 2023.

Si specifica che la sospensione interviene automaticamente e non è necessaria alcuna istanza.

Sospensione dei termini sostanziali e processuali

Per quanto riguarda i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, la sospensione opera dalla data del 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022. Dunque, il  termine sospeso ha ripreso a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Altresì, la sospensione si riferisce anche ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

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