Ischia, è legge il decreto con gli aiuti. Versamenti tributari sospesi

Pubblicato il



Ischia, è legge il decreto con gli aiuti. Versamenti tributari sospesi

E' stato convertito in legge il DL contenente le misure urgenti per la gestione dell'emergenza a Ischia e per l'aiuto alle popolazioni colpite dalla tragedia del 26 novembre.

Dunque, il decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022” è stato convertito nella legge n. 9 del 27 gennaio 2023, pubblicata nella GU n. 26 del 1° febbraio 2023.

Nulla è mutato per quanto riguarda le disposizioni inerenti la sospensione di versamenti per i residenti nell'Isola.

Subito dopo la frana che ha colpito l’Isola, l'Esecutivo aveva dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 2 milioni di euro per far fronte ai primi interventi di soccorso e assistenza e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

NOTA BENE: Nel testo del provvedimento c'è anche il rifinanziamento da 10 milioni di euro per il 2022 del Fondo regionale di protezione civile.

In particolare, le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno sono le seguenti:

  • sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;

  • sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;

  • sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;

  • proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

Emergenza Ischia, sospensione versamenti e adempimenti

All’articolo 1 del DL n. 186/2022 si sancisce la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi.

Pertanto, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia è disposto che:

  • sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Per lo stesso periodo sono sospesi:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

ATTENZIONE: Sono, anche, sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

NOTA BENE: Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle suddette sospensioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023.

Misure urgenti in materia di giustizia

Per quanto riguarda la giustizia civile e penale si dispone che:

  • dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia  sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022;
  • dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.

In materia di giustizia amministrativa, contabile, tributaria e militare si dispone che:

  • dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno;
  • allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
  • se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

NOTA BENE: Nei suddetti giudizi amministrativi, contabili ecc, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.

Infine, sono anche sospesi i termini per la proposizione degli atti  introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i  termini processuali. 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito