Aliquota Iva a zero per sanificazione di Hub vaccinali

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Aliquota Iva a zero per sanificazione di Hub vaccinali

Viene posto il quesito, da parte di una società che fornisce servizi di pulizia e sanificazione presso una ASL, circa l’applicabilità del regime Iva alla sanificazione degli Hub vaccinali gestiti dalla Asl stessa. In particolare si chiede se tale attività rientri in quella esente da Iva connessa alle cessioni di vaccini contro il Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 502 del 12 ottobre 2022, fa presente che l’art. 1, comma 453, L. n. 178/2020, nel recepire la direttiva 2020/2020/Ue, ha disposto l’applicazione dell’aliquota zero per “le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.

L’agevolazione, temporanea, è applicabile fino al 31 dicembre 2022.

C'è funzionalità tra sanificazione degli Hub e obiettivi dei vaccini

Affinché le prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini rientrino nel beneficio, è necessario un collegamento funzionale tra tali servizi e le finalità della direttiva Covid, tesa a favorire e accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a costi sostenibili, con facilità di accesso.

Ebbene, con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate dalla società istante presso gli Hub vaccinali, è possibile sostenere che siano riconducibili alle prestazioni di servizi "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili (indispensabili per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti ove vengono somministrati i vaccini).

In conclusione, a dette prestazioni si applica il regime Iva ad aliquota zero.

Riguardo alla richiesta di poter applicare il regime di reverse charge a dette prestazioni, l’Agenzia risponde negativamente rilevando che tale meccanismo mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'Erario; ma il rischio di frode non è presente nel caso in discorso in quanto l’operazione non comporta addebito d’imposta.

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