Aliquota del 10% per l’autoscontro

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Con la risoluzione n. 24/E, diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate sostiene che l’autoscontro è una attrazione “viaggiante” a tutti gli effetti e, come tale, deve essere assimilata a tutte le attività di spettacolo viaggiante inserite nell’elenco delle attività dell’articolo 4 della legge 337/68, che scontano l'aliquota Iva agevolata. Pertanto, l’aliquota Iva da applicare a questo tipo di intrattenimento è pari al 10%.
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