Alcuno sconto contributivo se l’apprendista assunto a tempo indeterminato muta subito mansione

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Il datore di lavoro può continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive statuite per la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato anche nell’anno successivo a detta trasformazione solo se il lavoratore viene utilizzato nella specifica qualifica per la cui acquisizione l’apprendistato è stato svolto.

In questo senso la sentenza n. 15055, del 22 giugno scorso, a firma della Corte di cassazione, che ha fornito la suddetta interpretazione in merito alla disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 6, Legge n. 56 del 1987, dettato con lo scopo di portare stabilità nei rapporti di lavoro. Secondo la norma, la forte riduzione sul pagamento dei contributi deve permanere per un anno dopo la trasformazione del rapporto lavorativo da apprendistato a tempo indeterminato.

E’ vero che nessun riferimento viene operato in merito alla mansione che può svolgere il lavoratore, ma la Corte ritiene che la lettura del testo celi la condizione che vi sia una continuità nell’utilizzo del soggetto nella medesima qualifica per la quale ha svolto l’apprendistato.

Si ricorda che, a mente della nota del Ministero del lavoro del 4 maggio 2005, i benefici contributivi possono continuare ad applicarsi, sempre per un ulteriore anno, anche se la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato avviene prima del termine di scadenza fissato per l’apprendistato.

Nella fattispecie la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro in quanto a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro, al lavoratore era stata immediatamente assegnata diversa qualifica da quella svolta nel periodo formativo.
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