Indicazioni INPS sull’esonero contributivo contenuto nel Decreto Agosto
Pubblicato il 21 settembre 2020
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L’INPS, con circolare 18 settembre 2020, n. 105, fornisce indicazioni sull’articolo 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale prevede un esonero dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori trattamenti di cassa integrazione.
Al beneficio potranno accedere tutti i datori di lavoro privati ad eccezione degli appartenenti al settore agricolo. L’Istituto rammenta che l’esonero potrà essere fruito dai datori di lavoro che non richiederanno i nuovi trattamenti di cassa integrazione o assegno ordinario ex articolo 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104. La ratio legis è, chiaramente, quella di trovare un regime alternativo ai trattamenti di integrazione salariale e incentivare i datori alla ripresa delle attività produttive.
L’ammontare dell’esonero fruibile dai datori di lavoro sarà di importo massimo pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, escludendo i premi e contributi INAIL, e potrà essere fruito per un massimo di quattro mesi fino al 31 dicembre 2020. All’interno della circolare è presente una lista di contribuzioni che non saranno effettivamente oggetto di esonero.
La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- edotto.com – Edicola del 17 agosto 2020 - Decreto Agosto: Cig, licenziamenti e sgravi contributivi – Pichirallo
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