Al via le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’anno 2021
Pubblicato il 05 agosto 2021
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A decorrere dalle retribuzioni di competenza della mensilità di luglio, i sostituti d’imposta provvederanno ed effettuare i conguagli derivanti dai modelli di dichiarazione dei redditi 730/2021 presentate dai contribuenti. Quest’anno, anche a causa dei diversi strumenti messi a disposizione dal Governo per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19, la mole di dati è certamente inusuale, atteso che – come noto – si è fortemente estesa la platea di soggetti che per via degli ammortizzatori sociali è in possesso di almeno due Certificazioni Uniche e, in tal senso, è obbligata al ricalcolo delle imposte per l’anno 2020.
Il processo di assistenza fiscale
A seguito del rinvio operato dal Decreto Sostegni, anche per l’anno 2021 è stata posticipata la trasmissione telematica e la relativa consegna delle Certificazioni Uniche, con conseguente slittamento anche della messa a disposizione del c.d. modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta, preliminarmente, che per poter effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica il modello 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Amministrazione finanziaria. Tali modelli verranno resi disponibili qualora il sostituto abbia comunicato la sede telematica nella quale ricevere i dati attraverso:
- la presentazione del quadro CT della Certificazione Unica nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia presentato, a partire dall’anno 2011, l’apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ovvero nei casi di primo invio di certificazioni di redditi da lavoro dipendenti;
- ovvero, tramite l’apposito modello Comunicazione 730-4 qualora non sia stato presentato, a partire dall’anno 2011, l’apposito modello CSO e non siano stati trasmessi i quadri CT nelle Certificazioni Uniche di anni precedenti ovvero nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda variare i dati già comunicati con un precedente modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica.
Ciò assunto, con apposita Faq l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il cronoprogramma della gestione dei flussi 730/4, riassumibile nel seguente flusso di lavoro:
Come per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 16, Decreto 31 maggio 1999, n. 164, Ministero delle Finanze, i professionisti abilitati ed i CAF-dipendenti dovranno effettuare le comunicazioni relative all’assistenza fiscale prestata ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate, fermo restano il termine del 10 novembre per le dichiarazioni integrative, entro il:
- 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Premessi i suddetti termini, ai sensi del successivo art. 19, del citato decreto ministeriale, come rivisitato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, le somme risultanti a debito o a credito dal prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Pertanto, già dallo scorso anno, il conguaglio avrà una cadenza mobile, subordinata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e della conseguente ricezione del modello 730-4 in modalità telematica.
Il conguaglio a debito
Ai sensi del citato art. 19, comma 1, qualora il modello 730-4 risulti a debito, il sostituto d’imposta dovrà procedere ad effettuare le trattenute al contribuente nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il suddetto prospetto di liquidazione.
Le imposte trattenute sulla predetta retribuzione dovranno essere versate nel medesimo termine previsto per il versamento della ritenuta di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Nel caso in cui la retribuzione sia insufficiente per il complessivo pagamento delle risultanti imposte a debito, il sostituto d’imposta dovrà trattenere la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivo dello stesso periodo d’imposta applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. In tal caso, il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,40% su base mensile, che andrà trattenuto sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Qualora si sia optato per il versamento rateale, il sostituto d’imposta dovrà, invece, applicare agli importi delle singole rate gli interessi dello 0,30% su base mensile.
Si rammenta che, in ogni caso, qualora il sostituto d’imposta non possa rispettare il numero di rate indicate dal contribuente, può comunque procedere a ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto, ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento che deve terminare con le ritenute operate nel mese di novembre.
Qualora, entro il medesimo termine sopra indicato, il sostituto non abbia potuto procedere a trattenere – e conseguentemente versare – l’intero importo indicato nel prospetto di liquidazione, dovrà darne comunicazione al contribuente che dovrà provvedere autonomamente al versamento con apposito modello F24.
Nei casi di risultanze a debito, il sostituto d’imposta provvederà a versare gli importi trattenuti al contribuente con il modello di pagamento F24, nella colonna a debito, utilizzando i seguenti codici tributo:
Sezione Erario
- “4731” denominato Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2020”);
- “4730” denominato Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2021”);
- “1630” denominato Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (utilizzabile per i codici “4731” e “4730”;
- “1845” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Acconto (c.d. Cedolare secca);
- “1846” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Saldo (c.d. Cedolare secca);
Versamento addizionali regionali e comunali
- “3803” denominato Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3790” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3845” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – Acconto;
- “3846” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo.
- “3795” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
Il conguaglio a credito
Diversamente, nel caso in cui il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso dovrà essere effettuato mediante riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o addizionale regionale e comunale all’Irpef effettuata sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, ove necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Il sostituto d’imposta, dovrà, dunque, procedere al rimborso delle risultanze a credito della dichiarazione fiscale sino a capienza delle ritenute d’acconto operate sui compensi corrisposti nel mese di competenza ovvero del debito da assistenza fiscale, rimanendo preclusa la possibilità di portare le predette somme con tributi diversi quali IVA, IRES o con contributi previdenziali ed assistenziali.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata secondo il rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Qualora nell’anno non sia stato possibile procedere interamente al rimborso per insufficienza di ritenute e di debiti per assistenza fiscale, il sostituto d’imposta comunicherà al contribuente gli importi residui a credito e indicherà le somme non rimborsate nella Certificazione Unica. Detti importi potranno essere riportati dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne i codici tributo da utilizzare sul modello F24 i rimborsi dovranno essere indicati nella colonna a credito con i seguenti codici tributo:
- “1631” denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3796” denominato Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- “3797” denominato Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
Casi particolari
Già con la Circolare 9 maggio 2013, n. 14, l’Agenzia delle Entrata affrontava alcune casistiche da porre all’attenzione dei sostituti d’imposta per una corretta determinazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale. Ci si riferisce ai casi di interruzione del rapporto di lavoro, passaggio dei dipendenti senza soluzione di continuità, periodi di aspettativa non retribuita o decesso del contribuente.
Nella prima fattispecie, qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero sia stato richiesto un periodo di aspettativa non retribuita o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
Diversamente, nel caso in cui si abbia un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante le ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti. Ciò sussiste salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 (ovvero dal giorno successivo alla scadenza delle Certificazioni Uniche). In tale ultima eccezione dovrà, invece, essere fatta la comunicazione di diniego direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di passaggio di dipendente, nel medesimo periodo d’imposta, da un sostituto d’imposta ad un altro, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, il nuovo datore sarà obbligato a svolgere le medesime funzioni del cedente operando tutte le operazioni di conguaglio e tenendo conto di quanto già effettuato dal precedente sostituto d’imposta.
Nelle ipotesi, invece, di decesso del contribuente viene meno l’obbligo di portare a termine le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione del conguaglio a debito il sostituto è tenuto a comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute che dovranno essere, da questi, versate, senza tener conto degli acconti. Eventuali somme a credito risultanti dal modello 730 verranno, diversamente, riportate direttamente in Certificazione Unica per la parte non corrisposta, sicché gli eredi possano computare la parte restante del credito nella prossima dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto ovvero presentare istanza di rimborso.
QUADRO NORMATIVO Ministero delle Finanze - Decreto 31 maggio 1999, n. 164 |
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