Al rimborso dell’Iva si applica la prescrizione decennale

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Per il credito Iva vale la prescrizione decennale che decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. E’ quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 28024 del 25 novembre 2008. La scadenza del termine biennale non si applica all’Iva in quanto “il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l’amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi”. Pertanto, il rimborso non è esigibile prima che siano trascorsi due anni e tre mesi. Il diritto sussiste anche in caso di accertamento che evidenzi l’omessa dichiarazione: in tale ipotesi il credito indicato nella prima dichiarazione utile non va perduto.
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