Al mantenimento dei figli devono provvedere primariamente i genitori

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Con sentenza del 7 marzo scorso il Tribunale di Caltanissetta riprende il principio espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20509 del 2010, in materia di obbligo al mantenimento dei figli, per affermare che gli ascendenti dei genitori, ossia i nonni della prole, non sempre sono tenuti ad intervenire per fornire aiuto economico.

Infatti, proseguono i giudici, sono i genitori i soggetti che debbono provvedere al mantenimento dei figli in via primaria ed integrale; pertanto i nonni non debbono intervenire qualora i genitori sono in grado di pensare al fabbisogno dei figli in quanto entrambi giovani e con possibilità di trovare un lavoro idoneo. Solo qualora costoro non siano nella possibilità materiale di fornire gli alimenti alla prole, allora sorge il dovere dei nonni di intervenire contribuendo al mantenimento.

Nella vicenda trattata dai giudici di Caltanissetta, non è stata ravvisata la necessità di intervento, per il mantenimento dei nipoti, da parte della nonna. La pronuncia è in contrasto con quella emessa dal tribunale di Genova nel 2009, la quale ha invece affermato la sussidiarietà e complementarietà dell'intervento degli ascendenti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 12 – I nonni non sono tenuti a mantenere i nipoti - Rossi

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