Al di fuori della condanna alle spese, il rimborso forfettario va liquidato solo se richiesto

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Nei casi in cui il giudice condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte, il rimborso forfettario delle spese generali – proprio perchè ricompreso tra le spese giudiziali - spetta automaticamente al legale difensore. Tuttavia, al di fuori della condanna alle spese, il giudice non può liquidare d'ufficio detto compenso forfettario.

E' il contenuto della sentenza n. 24081 del 26 novembre 2010 della Cassazione in una vicenda in cui un avvocato si era opposto ad un'ordinanza del giudice di merito che, nell'ambito di un procedimento speciale di cui alla Legge n. 794/1942, aveva liquidato in suo favore il compenso per l'attività difensiva prestata nei confronti di un cliente escludendo il rimborso forfettario delle spese generali che non era stato espressamente richiesto. Respinto il ricorso del legale secondo cui detto rimborso gli sarebbe spettato automaticamente anche senza specifica richiesta.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Avvocati, rimborsi non automatici - Stroppa

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