Aiuti di Stato: in arrivo le lettere di compliance per le anomalie del 2020

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Aiuti di Stato: in arrivo le lettere di compliance per le anomalie del 2020

In arrivo le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate per tutti quei contribuenti beneficiari degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” che non li hanno indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2020,

NOTA BENE: La presenza di dati incoerenti nei suddetti modelli, ha impedito una corretta iscrizione degli aiuti ricevuti nei Registri dei vari settori (RNA, SIAN e SIPA). Le lettere del Fisco evidenziano le incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni sugli aiuti ricevuti per l’anno fiscale 2020 e invitano all'adempimento spontaneo.

Per rimediare volontariamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento, in data 8 maggio 2024, con il quale invita i contribuenti a regolarizzare le loro posizioni.

Il provvedimento n. 221010/2024 mira, in primo luogo, a intensificare la compliance per i beneficiari degli aiuti di Stato e, allo stesso tempo, a prevede nuove procedure per l'invio delle relative lettere, facilitando così la correzione spontanea di errori di compilazione attraverso la dichiarazione integrativa e, se necessario, la restituzione degli aiuti fruiti illegittimamente.  

Vediamo le diverse modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni utili da parte dell’Amministrazione Finanziaria e in che modo quest’ultimo può procedere per sanare le irregolarità accertate.

Registrazione aiuti di Stato, l’evoluzione normativa

Il contesto legislativo di riferimento è quello indicato dalla Legge del 23 dicembre 2014 (n. 190) che stabilisce le modalità attraverso le quali le informazioni sugli aiuti di Stato e i cosiddetti aiuti "de minimis" devono essere rese disponibili.

Questi dati devono essere accessibili sia ai contribuenti che alla Guardia di Finanza, ed è previsto l'utilizzo di strumenti informatici per la registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (settore agricolo) e SIPA (pesca e acquacoltura).

Successivamente è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il decreto del 31 maggio 2017 ha, poi, introdotto un regolamento che disciplina il funzionamento del RNA. Questo include l'interoperabilità con altri registri specifici per settori come l'agricoltura e la pesca, gestiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sempre nello stesso anno, sono stati definiti i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

NOTA BENE: L'Agenzia delle Entrate gestisce gli aiuti fiscali, sia "automatici" che "semi-automatici", registrandoli nei registri appropriati sulla base dei dati forniti dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali. Questi aiuti sono registrati nell'esercizio finanziario successivo alla presentazione della dichiarazione.

In caso di anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, l’Amministrazione può inviare ai contribuenti le informazioni necessarie per rimediare spontaneamente, secondo modalità bene definite.

Il provvedimento firmato dal direttore Ruffini l’8 maggio 2024, oltre ad indicare le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, individua anche le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Aiuti di Stato, comunicazione delle informazioni utili

Il primo step individuato dal provvedimento n. 221010/2024 è quello della comunicazione delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis.

NOTA BENE: Tale mancata registrazione è avvenuta a causa dell'inserimento di dati non coerenti nelle dichiarazioni di Redditi, IRAP e 770 per l'anno fiscale 2020.

Le informazioni rese disponibili al contribuente devono contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione (per le imprese) o cognome e nome (per i privati);
  • numero identificativo, data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative all'anno fiscale 2020;
  • dettagli degli aiuti di Stato e de minimis menzionati nelle dichiarazioni per i quali non è stata possibile l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA.

Le informazioni utili sono rese necessarie secondo la seguente duplice modalità:

  1. invio alla casella Pec, per i soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;
  2. invio per posta ordinaria nei casi di assenza di indirizzo Pec, o di mancato recapito.

NOTA BENE: La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Richiesta di informazioni da parte del contribuente

A sua volta, il contribuente, direttamente o tramite intermediari incaricati di inoltrare le dichiarazioni, può sollecitare informazioni o notificare all’Agenzia delle entrate eventuali imprecisioni nelle informazioni fornite e/o dati, eventi e situazioni non precedentemente rilevati, seguendo le istruzioni fornite nella notifica che riceve dall’Agenzia.

La casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata dall’Agenzia delle entrate per mandare le comunicazioni suddette, non è però configurata per accogliere messaggi in arrivo. Pertanto, non è possibile inviare eventuali segnalazioni all’Agenzia rispondendo a quell’indirizzo.

NOTA BENE: Si ricorda nel documento di prassi che i suddetti dati ed elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, tratterà i dati personali in modo autonomo e in qualità di titolare del trattamento.

Aiuti di Stato, istruzioni per correggere le anomalie

Nel provvedimento n. 221010 dell’8 maggio 2024, è specificato che il contribuente ha la possibilità di correggere eventuali discrepanze relative alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis, usufruendo anche di una possibile riduzione delle sanzioni connesse.

Le modalità per la correzione di tali anomalie sono due:

  1. correzione degli errori di compilazione: se la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA deriva da errori nella compilazione dei dati nel prospetto "Aiuti di Stato" – come il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione, il Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia dei costi – il contribuente può sanare questa situazione presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti. Dopo la correzione, gli aiuti vengono iscritti nei registri nell'esercizio finanziario successivo.
  2. rimborso degli aiuti indebitamente percepiti: se gli errori non derivino da problemi di compilazione come descritto precedentemente, il contribuente deve procedere non solo con una dichiarazione integrativa, ma anche con la restituzione integrale degli aiuti percepiti indebitamente, includendo gli interessi dovuti.

In entrambi i casi, le sanzioni applicabili per tali violazioni possono essere ridotte secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, a condizione che i provvedimenti di correzione siano tempestivamente attuati.

A seguire una tabella schematica che evidenzia le anomalie nei registri degli aiuti di Stato e le relative sanzioni:

Tipo di Anomalia

Azione Correttiva

Sanzioni Applicabili

Errori di compilazione (Codice ATECO, Settore, ecc.)

Presentazione di una dichiarazione integrativa con dati corretti

Riduzione delle sanzioni secondo l'art. 13 del D.Lgs 472/1997, basata sulla tempestività dell'azione

Aiuti percepiti indebitamente (non legati a errori di compilazione)

Dichiarazione integrativa e restituzione integrale dell'aiuto con interessi

Riduzione delle sanzioni secondo l'art. 13 del D.Lgs 472/1997, se l'azione è tempestiva

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