Aiuti di Stato de minimis. Nuovo Regolamento europeo

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Con il Regolamento UE n. 1407/2013 varato dalla Commissione europea il 18/12/2013 entrano in vigore le nuove regole comunitarie per l’attribuzione e la fruizione degli aiuti di stato de minimis.

Il nuovo provvedimento, che ha validità per il periodo 2014/2020, va a sostituirsi al precedente Regolamento CE n. 1998/2006, valido dal 2007 al 2013 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Le nuove regole Ue per gli aiuti “de minimis”).

Le novità illustrate da Assonime

Assonime con la circolare n. 13 del 14 aprile 2014 spiega i passaggi salienti della transizione e illustra le nuove regole europee in materia di aiuti “de minimis”, che si definiscono tali in quanto non rientrano nel controllo degli aiuti di Stato perché si presume che non incidano significativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Relativamente alle prescrizioni per il diritto alla fruizione dei benefici assegnati si sottolinea quanto segue:

- essi non vanno notificati preventivamente alla Commissione europea;
- l'importo massimo fruibile da una sola impresa è fissato in 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- non rientrano nell’ambito degli aiuti de minimis quelli concessi ad imprese che operano nei comparti della pesca, acquacoltura e la produzione agricola primaria;
- il Regolamento si applica anche alle imprese in difficoltà finanziaria e, a certe condizioni, agli aiuti concessi sotto forma di prestiti fino a un milione di euro.

Infine, Assonime sottolinea anche l’importanza che ha nel Regolamento la nozione d'impresa secondo la giurisprudenza europea e i chiarimenti offerti per la verifica degli aiuti de minimis in caso di fusioni e scissioni societarie.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 43 - Aiuti «de minimis» da contare separati per pesca e agricoli - Sacrestano

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