Aidc. Ravvedimento operoso con medesimi effetti sanzionatori e penali
Pubblicato il 15 marzo 2018
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La Norma di comportamento n. 202 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili si occupa degli “Effetti della rimozione dell’inadempimento tributario in ambito penale”.
Per evitare di incorrere in disparità di trattamento tra le diverse fattispecie di violazioni, la conclusione a cui giunge la Norma è quella della non punibilità, conseguente agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, a prescindere dalla differente tipologia di violazione sanata.
Per i commercialisti, infatti, la non punibilità per pagamento del debito tributario dovrebbe applicarsi anche ai reati dichiarativi connotati da fraudolenza. Ciò vuol dire che regolare i conti con il Fisco, anche tramite ravvedimento operoso, significa sanare sempre la propria posizione anche con il giudice penale, in caso di fattispecie connotate da fraudolenza, purché non vi sia dolo di evasione.
Effetti premiali del ravvedimento
La Norma Aidc n. 202 si discosta, così, dalla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate che, nonostante l’evoluzione normativa verificatasi negli ultimi anni in materia di correzione spontanea delle violazioni tributarie, resta ancorata alla ormai vecchia circolare n. 180/1998.
L’effetto premiale del ravvedimento in termini sanzionatori, invece, ha subito di recente anche una valorizzazione in ambito penale ad opera del Dlgs n. 158/2015, che si è tradotta in una causa di non punibilità del reato, per effetto del nuovo articolo 13 del Dlgs n. 74/2000, o in una riduzione della pena, per effetto dell’articolo 13-bis dello stesso decreto legislativo.
Da tali benefici della non punibilità sono escluse alcune fattispecie delittuose, quali quella della dichiarazione fraudolenta e della fatturazione di operazioni inesistenti.
Per l’Associazione si tratta, però, di una disparità di trattamento che non trova giustificazione neanche in ragione della maggiore pericolosità riconosciuta ai reati connotati da condotta fraudolenta.
Anzi, tale esclusione non è giustificabile proprio perché tratta in modo diseguale soggetti che, allo stesso modo, hanno sanato interamente il debito tributario.
Quindi se, da una parte, è riconosciuta l'emendabilità di qualsiasi violazione tributaria, con il pagamento del debito o il reinoltro delle dichiarazioni integrative e sostitutive, dall’altra parte, deve essere riconosciuta anche l'integrale applicabilità degli effetti premiali scaturenti da tali correzioni a tutte le fattispecie emendate.
Di qui la conclusione della norma di comportamento Aidc n. 202/2018 secondo la quale: la rimozione dell’inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, specificatamente, del ravvedimento operoso e dell’integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina sempre gli stessi effetti, sia in termini sanzionatori che penali, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata.
- eDotto.com – Edicola del 24 ottobre 2017 - Errore reiterato Sì al ravvedimento con sanzione ridotta se non c'è frode – Moscioni
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