Ai fini della competenza rileva la natura della norma violata

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Con sentenza n. 2700 del 23 febbraio 2012, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno spiegato che, in materia di impugnazione a sanzione irrogata in conseguenza di violazione amministrativa, non ha rilevanza, ai fini della competenza, la natura dell'organo che ha irrogato la sanzione.

Ciò che rileva, per contro, è esclusivamente la natura della norma violata. Così, in materia di tutela del pubblico interesse contro gli illeciti nelle attività d'intrattenimento il giudice da ritenere competente è quello ordinario nonostante – come nel caso esaminato - la sanzione sia stata inflitta da un ufficio finanziario.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 24 - Il ricorso segue la natura della violazione – M.Cap.

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