Agricoltura. Codice per esonero contributivo per i giovani che escono dall’alternanza scuola-lavoro
Pubblicato il 23 aprile 2018
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La Legge di Bilancio 2018, tra le altre agevolazioni, ha previsto l’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Con messaggio n. 1704 del 20 aprile 2018, l’INPS ha comunicato di aver istituito il codice “E9” per dichiarare l’esonero per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato in agricoltura, riguardanti i suddetti giovani.
Quindi, per poter usufruire dell’esonero, nel caso di specie i datori di lavoro agricolo devono compilare il flusso DMAG inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni:
- nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y”;
- nel campo “CODAGIO” il valore “E9”, che assume il significato di “esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
- eDotto.com – Edicola del 5 marzo 2018 – Esonero contributivo per giovani sino ai 35 anni – Schiavone
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