Agricoltura, aiuti Ue senza Iva

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L’agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina fiscale relativa al trasferimento dei diritti all’aiuto comunitario degli agricoltori. Secondo la precisazione contenuta nella risoluzione n. 114 del 17 ottobre, la cessione e la concessione in affitto di diritti agli aiuti comunitari sconta l’imposta di registro e rientra nel reddito agrario. In particolare, si distingue, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, il caso di “cessione” dei diritti all’aiuto da quello di “affitto” degli stessi diritti all’aiuto. Le Entrate, con la risoluzione 114/06, hanno esaminato le conseguenze agli effetti di Iva, Registro e imposte dirette: la soluzione prospettata è fondata sulla natura delle somme corrisposte a fronte della acquisizione dei titoli e anche in base al parere espresso dal ministero delle Risorse agricole, che ha assimilato i diritti agli aiuti comunitari ai diritti di credito. Orientamento che comporta l’esclusione dall’Iva. Mentre, in virtù del principio di alternatività Iva-registro, il trasferimento del titolo di aiuto sconta l’imposta di registro nella misura proporzionale pari allo 0,50%. La base imponibile, sempre secondo l’Agenzia, è costituita dal valore attualizzato dei diritti all’aiuto trasferiti (ammontare annuale per il numero di annualità trasferite).

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Fisco soft sui diritti all’aiuto agricolo – Poggiani

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