Aggravata la diffamazione, se tramite Facebook

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Aggravata la diffamazione, se tramite Facebook

Con sentenza n. 24431 depositata l'8 giugno 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, è stata chiamata a dirimere un conflitto di competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica - optando per quest'ultimo – in ordine ad una fattispecie di diffamazione mediante l'inserimento di un post nella bacheca facebook della persona offesa.

Il Giudice di Pace dinnanzi al quale era stato inizialmente instaurato il processo penale, aveva infatti declinato la propria competenza, sull'assunto della mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 595, comma 3 c.p. (diffamazione a mezzo stampa).

Anche il Tribunale monocratico, dinnanzi al quale erano stati rimessi gli atti, aveva a sua volta negato la propria competenza, non ritenendo configurabile, nel caso di specie, la predetta aggravante, posto che pubblicare un commento in una bacheca facebook non avrebbe implicato, a suo dire, nè diffusione nè pubblicazione del relativo contenuto offesivo; ciò, d'altra parte, possibile solo se la stessa persona offesa non aveva provveduto ad impostare i meccanismi per la protezione della privacy.

Rimesso il conflitto alla Cassazione, quest'ultima ha ritenuto competente il Tribunale monocratico, ravvisando dunque, nella fattispecie, l'aggravante ex art. 595, comma 3 c.p., che trova il proprio fondamento – ha ricordato la Corte – nella idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato, di raggiungere e coinvolgere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggior e più diffuso danno alla persona offesa.

Ora, nel caso quì dedotto, la Cassazione ha ritenuto che anche la diffusione di un messaggio tramite la bacheca facebook, ha la capacità di raggiungere un numero indefinito di persone, sia perchè, per esperienza comune, bacheche di questa natura racchiudo una cerchia apprezzabile di persone, sia perchè l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti condividono le proprie esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il proprio rapporto interpersonale che tuttavia, proprio per il mezzo utilizzato, diviene rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.  

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - L’offesa su Fb è «a mezzo stampa» - Galimberti

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