Aggiornamento coefficienti IMU 2025 per fabbricati gruppo D

Pubblicato il



Aggiornamento coefficienti IMU 2025 per fabbricati gruppo D

Con il decreto ministeriale del 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per il calcolo della base imponibile dell'IMU per l'anno 2025. Questi coefficienti riguardano i fabbricati del gruppo catastale D (immobili ad uso industriale, commerciale o produttivo, come fabbriche e alberghi) che non sono iscritti in Catasto, sono posseduti da imprese e contabilizzati separatamente (art. 1, comma 746 della L. 160/2019).

Fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile dell’IMU per questi immobili si calcola in base ai costi "storici" di acquisto o costruzione, risultanti dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento. Questi costi comprendono anche il valore del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6/DF del 28 marzo 2013).

Per aggiornare questi costi, è necessario applicare i coefficienti ministeriali annualmente stabiliti, che tengono conto dell’andamento del costo di costruzione, come rilevato dall’ISTAT. Il coefficiente da applicare dipende dall’anno in cui sono stati sostenuti i costi di acquisto o costruzione: ad esempio, i costi del 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente relativo a quell’anno. Per i costi incrementativi, invece, bisogna fare riferimento alla loro contabilizzazione a fine esercizio, con il coefficiente da applicare all’esercizio successivo.

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:

anno 2025 = 1,00; 

anno 2024 = 1,00; 

anno 2023 = 1,02; 

anno 2022 = 1,14; 

anno 2021 = 1,19; 

anno 2020 = 1,19; 

anno 2019 = 1,20; 

anno 2018 = 1,22; 

anno 2017 = 1,22; 

anno 2016 = 1,23; 

anno 2015 = 1,23; 

anno 2014 = 1,23; 

anno 2013 = 1,24; 

anno 2012 = 1,27; 

anno 2011 = 1,30; 

anno 2010 = 1,32; 

anno 2009 = 1,34; 

anno 2008 = 1,39; 

anno 2007 = 1,44; 

anno 2006 = 1,48; 

anno 2005 = 1,52;

anno 2004 = 1,61; 

anno 2003 = 1,66; 

anno 2002 = 1,72; 

anno 2001 = 1,76; 

anno 2000 = 1,82; 

anno 1999 = 1,85; 

anno 1998 = 1,87; 

anno 1997 = 1,92; 

anno 1996 = 1,98; 

anno 1995 = 2,04; 

anno 1994 = 2,11; 

anno 1993 = 2,15; 

anno 1992 = 2,17; 

anno 1991 = 2,21; 

anno 1990 = 2,32; 

anno 1989 = 2,42; 

anno 1988 = 2,53; 

anno 1987 = 2,74; 

anno 1986 = 2,95; 

anno 1985 = 3,16; 

anno 1984 = 3,37; 

anno 1983 = 3,58 

anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing. In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito