Agenzie di viaggio, proroga domande di contributo e Faq

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Agenzie di viaggio, proroga domande di contributo e Faq

Con l’avviso pubblico del 31 luglio 2023, n. 14406, il Ministero del Turismo fornisce le modalità applicative per la presentazione delle domande di contributo a favore delle agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto ministeriale del 28 giugno 2023, n. 12331.

Il dicastero in data 14 settembre 2023 ha comunicato:

la proroga del termine finale per la presentazione delle istanze (in origine fissato al 22 settembre),

di aver pubblicato apposite Faq.

Si rammenta che il “Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente” è stato istituito con la legge di bilancio 2022 e successivamente rifinanziato dalla Manovra finanziaria per l’anno 2023.

I beneficiari possono accedere ad un importo che è parametrato, secondo specifici calcoli, alle perdite rilevate e ai ricavi ottenuti.

Beneficiari

I destinatari del contributo sono tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO “79.1”, “79.11” o “79.12”.

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO sopracitati;
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
  • avere sede legale in Italia;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  • aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto all’anno 2019 o essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati potranno presentare le domande a partire dalle ore 12:00 dell’8 agosto 2023 fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023. Va ricordato che il termine finale precedente era il 22 settembre 2023.

NOTA BENE: E' necessario, per l'inoltro dell'istanza, avvalersi della piattaforma informatica, previa autenticazione con SPID o CIE, raggiungibile al link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere completa delle informazioni in ogni sua parte e contenere la firma digitale del soggetto interessato o del delegato.

Al termine della procedura - si legge nell'avviso del ministero del Turismo del 31 luglio 2023 - verrà inviata una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

NOTA BENE: L’ordine cronologico di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione ai fini dell’acquisizione delle istanze.

La domanda potrà essere modificata/annullata entro il 22 settembre 2023.

Annullamento istanza

Il soggetto che intende rinunciare alla presentazione dell’istanza già trasmessa (scaduto il termine per la presentazione delle domande), dovrà inviare un’apposita comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con oggetto “Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n.12331 del 28 giugno 2023”.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è così determinata:

  • 50% entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime “de minimis”;
  • 50% a seguito dell’esito positivo di ulteriori controlli.

Faq

In data 14 settembre 2023 il ministero del Turismo ha diffuso le relative Faq.

Ecco alcune risposte fornite:

  • è possibile compilare parzialmente la domanda e inviarla in un momento successivo (i dati già inseriti non andranno persi);
  • non è previsto un clickday e, quindi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio;
  • l’operatore economico iscritto al Registro delle Imprese con codice ATECO secondario 79.1, 79.11 o 79.12 non può presentare domanda;
  • possono presentare domanda di contributo gli operatori economici iscritti al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12, a prescindere se quest’ultima sia associata alla sede primaria o secondaria;
  • per il calcolo dei ricavi dell’annualità 2019 devono essere considerati i ricavi totali delle vendite e delle prestazioni di servizi dell’anno di imposta 2019 di cui al Valore della produzione (lettera a) del Conto economico.

In tema di riorganizzazione aziendale, quando è dimostrabile il principio di continuità aziendale, è ammessa la domanda purchè la data di costituzione dell’impresa sia precedente al 28 marzo 2022 e, allo stesso tempo, siano rispettati tutti i requisiti previsti dall’Avviso 14406/2023.

Infine, segnalano i Consulenti del lavoro, è stato cambiato l’orientamento in merito al soggetto che può rilasciare l’attestazione dei dati economici e contabili.

Infatti, in origine, era stato stabilito che l’attestazione dei dati economici e contabili, necessaria per ottenere il bonus, potesse avvenire esclusivamente da parte di un commercialista.

Con le Faq pubblicate il 14 settembre 2023, dietro richiesta di rettifica avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, si è risposto che l’attestazione dei dati economici e contabili può arrivare da tutti i professionisti iscritti a un Albo che ne sono abilitati al rilascio, tra cui i Consulenti del Lavoro.

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