Agenzie di viaggio e tour operator, 39 milioni dal Fondo unico nazionale

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Agenzie di viaggio e tour operator, 39 milioni dal Fondo unico nazionale

Firmato dal Ministero del Turismo un decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator.

Le risorse provengono dal “Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente”, che è stato istituito con la Legge di bilancio 2022 nell’ambito delle misure previste dal Pnrr e, poi, rifinanziato per l’anno 2023 dalla nuova Manovra finanziaria (L. n. 197/2022).

Si legge nell’avviso del 25 luglio 2023, che ha accompagnato la pubblicazione del decreto 0012331/23 del 28 giugno scorso, che si tratta di “Un contributo fondamentale a sostegno di quegli attori del settore che svolgono un’attività di vitale importanza per il turismo, ossia quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta, tra operatori turistici e viaggiatori. Parliamo di protagonisti indispensabili per il comparto, che ricoprono un ruolo strategicamente cruciale nell’ottica industriale che il Ministero sta adottando; veri e propri artefici nel rendere l’ecosistema turistico italiano altamente competitivo, grazie alla loro spiccata competenza e approfondita conoscenza dei territori, e quindi del patrimonio culturale e di eccellenze uniche della nostra Nazione”.

Il decreto ministeriale detta le disposizioni applicative per la ripartizione e assegnazione dei suddetti fondi destinati al sostegno delle agenzie di viaggio e ai tour operator.

NOTA BENE: Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.

Al momento, i soggetti interessati possono predisporre la documentazione necessaria.

Nuovi aiuti dal Fondo unico nazionale per il turismo. Soggetti beneficiari

Specifica il decreto ministeriale che possono beneficiare delle nuove risorse stanziate a favore del Settore Turismo, le agenzie di viaggio e i tour operator che esercitano attività di impresa «primaria o prevalente», con i codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti al Registro delle Imprese con i codici Ateco suddetti;
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;
  • essere in possesso della documentazione dalla quale risulti una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021, di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Agenzie viaggio e tour operator, determinazione del contributo

Ai fini della determinazione del contributo, i soggetti interessati devono dichiarare:

  1. la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive dei corrispettivi dello stesso periodo del 2021;
  2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 e quelle con data 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Le suddette operazioni sono determinate con riferimento a tre fattispecie:

  • fatture riepilogative mensili di provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, per la vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator;
  • fatture attive per le provvigioni relative alle intermediazioni su diversi servizi;
  • l’ammontare globale dei corrispettivi derivante da operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’articolo 22 dell’Iva, annotate sul registro dei corrispettivi.

Calcolo dell’ammontare del contributo spettante

Alla prima differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi, al netto della seconda, verrà applicata una percentuale, che consentirà di determinare l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario.

Le percentuali utilizzabili per il calcolo del contributo sono le seguenti:

  • 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;

Inoltre, l’ammontare del contributo è anche determinato applicando alla seconda differenza sulle operazioni effettuate le seguenti percentuali del 50%, 30%, 10% e 5%.

NOTA BENE: Se il soggetto richiedente sia stato costituito o autorizzato dopo il 1° gennaio 2020, l’ammontare del contributo teorico sarà paria 1.500,00 euro, nel limite delle risorse a disposizione.

Tale contributo è assoggettato a tassazione Ires/Irpef e Irap e sarà erogato in due tranche.

Presentazione delle domande

Per gestire le istanze di contributo verrà implementata una apposita piattaforma informatica.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero del Turismo, lo stesso pubblicherà sul sito Internet un avviso contenente:

  • il link per l’accesso alla piattaforma;
  • i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

 Qualora la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti risultasse non veritiera, il Ministero potrà:

  • revocare il contributo assegnato;
  • provvedere al recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti;
  • denunciare le irregolarità riscontrate alle competenti autorità.

Il Ministero del Turismo può effettuare controlli anche a campione.

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