Agenti di commercio, niente Irap

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La Cassazione, con la sentenza n. 2702 del 5 febbraio 2008, nel respingere il ricorso del Fisco in merito al rimborso Irap di un agente di commercio che possedeva solo beni strumentali modesti, ribadisce che gli agenti di commercio che girano con macchina e valigetta non sono soggetti all’imposta. Di contro, sono tenuti al versamento se hanno un ufficio e dei dipendenti. La sentenza, in assenza di chiarezza sui rimborsi Irap e sui professionisti soggetti a tale tassazione, fa rientrare l’attività dell’agente di commercio nella categoria dei lavoratori autonomi e non in quella degli imprenditori. Il nodo è proprio questo poiché se l’attività rientra tra quelle imprenditoriali l’imposta è sempre dovuta.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Agenti di commercio, niente Irap - Alberici

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