Affitti brevi. Banca dati strutture ricettive, avviata l’interoperabilità

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Affitti brevi. Banca dati strutture ricettive, avviata l’interoperabilità

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto ministeriale del 6 giugno 2024, che attua le disposizioni dell'articolo 13-ter, comma 13, del Decreto legge del 18 ottobre 2023, n. 145, che è stato successivamente convertito in Legge con modifiche il 15 dicembre 2023, n. 191.

Il provvedimento stabilisce come le diverse banche dati, comprese quelle nazionali delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari affittate per brevi periodi o scopi turistici, si coordineranno con le banche dati delle regioni e delle Province autonome.

Le regole specifiche di questa interoperabilità sono dettagliate negli allegati A e B, che sono parte essenziale del decreto.

BDSR e CIN, le novità del 2024

In breve, si ricorda che la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili per locazione breve o scopi turistici (BDSR) è stata istituita seguendo le direttive dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, successivamente convertito con modifiche nella legge del 28 giugno 2019, n. 58. Questa banca dati è essenziale per garantire la protezione dei consumatori, la concorrenza leale e la trasparenza del mercato.

La BDSR funge da meccanismo per coordinare le informazioni tra le amministrazioni statali e locali, fornendo una mappatura dettagliata degli esercizi ricettivi a livello nazionale e contribuendo alla lotta contro l'ospitalità irregolare.

Le informazioni raccolte nella BDSR includono:

  • tipo di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità di accoglienza;
  • gestore dell'alloggio;
  • codice identificativo regionale, se presente, o un codice alfanumerico unico.

Inoltre, la banca dati permette l'emissione telematica del Codice Identificativo Nazionale (CIN), come stabilito dalla normativa sulle locazioni turistiche e brevi e sulle attività turistico-ricettive, citata nell'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, che è stato convertito con modificazioni nella legge del 15 dicembre 2023, n. 191.

NOTA BENE: Il CIN deve essere esposto esternamente sugli edifici che contengono gli appartamenti o le strutture e deve essere indicato in tutti gli annunci pubblicitari, ovunque siano pubblicati.

Interoperabilità banche dati nazionali, regionali e Province autonome

Il Decreto ministeriale del 6 giugno 2024 che regola l’interoperabilità tra la banca dati nazionale e quelle dei dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche individua due fasi fondamentali per assicurare l’entrata in esercizio della “BDSR” e il suo successivo funzionamento a regime.

Nello specifico, il provvedimento prevede lo svolgimento:

  1. di una fase 1 (c.d. “Pilota”) che coinvolge il Ministero del turismo, e le Regioni e le Province autonome;
  2. di una fase 2 per la messa in esercizio della BDSR.

BDSR, fase 1 Pilota

La fase 1, denominata "Pilota", della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili per locazione breve o scopi turistici (BDSR) è un periodo preliminare cruciale per il lancio e il funzionamento effettivo della banca dati. Questa fase coinvolge il Ministero del Turismo e le Regioni e Province autonome, che collaborano per preparare la BDSR al funzionamento completo. Durante la fase Pilota:

  • Trasmissione dei dati: le Regioni e le Province autonome inviano al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, i dati essenziali tramite un file CSV standardizzato. Questi dati includono informazioni come il Codice Identificativo Regionale (CIR), classificazioni della struttura, e dati identificativi di gestori e località.
  • Set di dati minimi: questi dati comprendono diverse classificazioni nazionali, regionali e provinciali, insieme a codici ISTAT per comune e provincia, e dettagli sul gestore dell'alloggio.
  • Supporto tecnico: il Ministero fornisce una struttura di supporto tecnico sia a livello centrale sia locale per facilitare questo processo e risolvere eventuali criticità tecniche o informative.
  • Obiettivo: assicurare che la BDSR sia allineata con le banche dati regionali e provinciali tramite un modello di interoperabilità che include lo sviluppo di interfacce di programmazione applicativa (API).
  • CIN provvisorio: durante questa fase, viene assegnato un Codice Identificativo Nazionale provvisorio (CIN 1) che può essere usato per la segnalazione esterna delle strutture e negli annunci pubblicitari. Alla fine della fase 1, con la pubblicazione ufficiale, il CIN 1 diventa definitivo.

La fase Pilota è essenziale per verificare la funzionalità della BDSR e risolvere problemi prima del suo avvio ufficiale.

BDSR, fase 2 messa in esercizio

Al termine della Fase 1 Pilota, e non oltre il 1° settembre 2024, è programmata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un Avviso che conferma l'attivazione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili per locazione breve o scopi turistici (BDSR), e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

NOTA BENE: Questa pubblicazione segnerà l'inizio della Fase 2. L'operatività della BDSR consentirà di affrontare e risolvere eventuali problematiche riscontrate dai titolari e gestori delle strutture turistico-ricettive e dai locatori di immobili per fini turistici o brevi locazioni, facilitando così l'ottenimento del CIN.

Integrazione del set di dati obbligatori

Dopo l'attivazione della BDSR, i titolari e gestori delle strutture ricettive, nonché i locatori, devono accedere alla suddetta Banca dati per completare e aggiornare le informazioni mancanti relative alle loro proprietà per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Hanno un termine specifico per farlo, stabilito dal decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145. Se non completano questa operazione entro il termine, possono comunque accedere alla BDSR successivamente, ma rischiano di incorrere in sanzioni.

L'accesso alla piattaforma si effettua mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), e una volta identificati, il sistema riconosce automaticamente le strutture e le unità immobiliari associate all'utente; ciò permette di inserire o correggere facilmente le informazioni mancanti.

Dopo aver completato le informazioni richieste, gli utenti ricevono il loro CIN e un attestato telematico che conferma il regolare rilascio del codice. Importante notare che il CIN serve principalmente per pubblicizzare la struttura e non sostituisce altri obblighi legali regionali o locali necessari per gestire attività ricettive, come licenze o altre autorizzazioni.

Le dichiarazioni per ottenere il CIN sono di responsabilità dell'utente, che deve essere consapevole delle possibili sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

Processo di integrazione del set informativo, eventuali anomalie

Se i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive, o i locatori di unità immobiliari, hanno rispettato gli obblighi locali ma non trovano il loro immobile nella BDSR, o se non riescono ad accedere al database, devono segnalarlo alle Regioni e Province autonome competenti. La segnalazione avviene tramite una procedura telematica che richiede la compilazione di tutte le informazioni necessarie per il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

NOTA BENE: Le Regioni e le Province autonome hanno 30 giorni dalla segnalazione per indagare l'esistenza e la conformità della struttura alle norme regionali e locali.

A seconda dei risultati dell'istruttoria, i possibili esiti sono:

  • Positivo: se la verifica è conforme, il dato viene aggiornato e l'utente riceve il CIN verificato.
  • Negativo: in questo caso, il CIN non verrà rilasciato.
  • Nullo: se non viene comunicato alcun esito entro i 30 giorni, il CIN viene rilasciato ma con stato "non verificato". Se la verifica successiva è negativa, il CIN sarà revocato.

Durante il periodo di verifica, non si applicano sanzioni. Il Ministero del turismo offre assistenza alle Regioni e Province autonome in questa fase iniziale della BDSR, senza oneri aggiuntivi per loro.

Allegati

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