Affido condiviso. Diritto di visita “rigido” in caso di conflittualità

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Affido condiviso. Diritto di visita “rigido” in caso di conflittualità

La Cassazione ha respinto le doglianze sollevate da un padre contro la decisione con cui i giudici di merito, nell’ambito di un giudizio di separazione personale di due coniugi, avevano disposto l’affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, a cui avevano assegnato l’abitazione familiare.

Nello stesso provvedimento, erano state stabilite le modalità e i tempi delle frequentazioni fra padre e figlia, con determinazione anche della misura del mantenimento della minore.

L’uomo aveva fatto ricorso ai giudici di legittimità, lamentando, tra le altre ragioni, che entrambi i giudici di merito avevano applicato il regime di affido condiviso come se fosse un affido esclusivo. A suo dire, ossia, la statuizione secondo cui la minore poteva vedere il padre per un solo giorno a settimana ledeva il suo diritto a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori.

Priorità all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli

Ritenendo infondata detta doglianza, la Prima sezione civile della Cassazione – sentenza n. 22219 del 12 settembre 2018 – ha, per contro, affermato la correttezza della decisione di merito.

I giudici di Piazza Cavour hanno, in proposito, ricordato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non escluda che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

Al giudice di merito il potere di regolare le visite

In detto contesto, spetta al giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità non sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di legittimità. Invero, nel giudizio di Cassazione è solo possibile denunciare che si sia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori sulla base di criteri diversi da quello fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

E nel caso sottoposto all’esame di legittimità, la Corte territoriale si era correttamente riportata a questi principi in quanto, dopo aver considerato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, aveva provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la stessa.

Questo, al dichiarato fine di sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bimba fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.

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