Affidare lo smaltimento dei rifiuti non esonera da responsabilità se si omette il controllo delle autorizzazioni
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 luglio 2013
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Secondo la Corte di cassazione, Terza sezione penale – sentenza n. 29727 depositata l'11 luglio 2013 – il detentore dei rifiuti che affidi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi ad altri soggetti privati che svolgano per suo conto tali attività, ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero.
Qualora, quindi, tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.17 - Rifiuti, il produttore deve verificare i titoli del «gestore» - Ficco
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