Affidamento di minore non senza la sua audizione

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 24863 del 21 novembre 2014, hanno ricordato come, in materia di affidamento, l'audizione del minore infrasedicenne, nella previsione dell'articolo 250 del Codice civile, sia da considerare “la prima fonte del convincimento del giudice”.

Ne consegue che la medesima audizione deve essere disposta d'ufficio e che la sua eventuale omissione determini un vizio del procedimento.

Del resto – precisa la Corte – le Sezioni unite medesime hanno posto in evidenza come costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto del minore che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione.

Ed infatti, il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 21 - Il minore deve essere ascoltato

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