Affidamento di incarichi ai CTU, precisazioni dal Cndcec

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Affidamento di incarichi ai CTU, precisazioni dal Cndcec

Al Cndcec vengono chiesti chiarimenti riguardo l'assegnazione di incarichi ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e ai delegati per le vendite, secondo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Il Consiglio ha fornito risposta con Pronto ordini n 97 del 16 gennaio 2025.

I quesiti hanno riguardato:

  • la possibilità di assegnare tali incarichi e nominare delegati anche al di fuori dell'area geografica di competenza, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge DLgs. 149/2022, nota come la Riforma Cartabia del processo civile.

Incarichi di CTU al di fuori dell’Albo locale

Riguardo al primo argomento, il CNDCEC sottolinea che il decreto legislativo 149/2022 ha creato un registro nazionale dei CTU e ha rimpiazzato l'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

Nella sua nuova formulazione, l'articolo non prevede più la necessità di un'autorizzazione del Presidente del Tribunale per la designazione di CTU non inclusi nell'albo locale. Di conseguenza, i giudici hanno la facoltà di scegliere consulenti iscritti in qualsiasi albo di tribunale, senza bisogno di un'autorizzazione preliminare, bastando che il giudice rediga una decisione motivata da notificare al Presidente del tribunale. Questo amplia le possibilità di mobilità per i professionisti, permettendo loro di ricevere incarichi da tribunali al di fuori del proprio circondario.

Operatori di vendita: assegnazione

Per quanto riguarda il secondo quesito, è importante notare che il DLgs. n. 149/2022 ha apportato modifiche all'articolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. Queste modifiche richiedevano che il giudice dell'esecuzione, nell'assegnare la delega per le operazioni di vendita a un professionista registrato in un altro circondario, dovesse fornire una descrizione dettagliata dei motivi di tale scelta nel suo provvedimento.

Successivamente, l'articolo 4 del DLgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, ha modificato ulteriormente questa disposizione, permettendo al giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita a professionisti elencati in un altro circondario dello stesso distretto della Corte di Appello senza necessità di motivare esplicitamente la scelta. Di conseguenza, il professionista incaricato può operare anche al di fuori del suo circondario originale.

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