Affare concluso? Mediazione parametrata al valore effettivo della compravendita

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Il compenso del mediatore deve essere calcolato facendo riferimento al valore reale dell’affare e non al prezzo indicato nell’atto di compravendita; e ciò, anche qualora non sia stato specificamente previsto in patti, tariffe professionali od usi, e tanto più in quanto si utilizzi il criterio di commisurarla ad una percentuale di un dato montante.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24444 depositata lo scorso 21 novembre 2011, con riferimento ad una vicenda in cui, dopo che un mediatore aveva messo in contatto parte acquirente e parte venditrice, queste lo avevano scavalcato mettendosi d’accordo da sole senza notiziario della conclusione dell’affare.

Così, anche se, in generale, non vi è alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell'affare, nel caso, come quello di specie, in cui vi sia un comportamento doloso delle parti volto a nascondere l’effettivo accordo, il termine di prescrizione entro cui il mediatore può far valere il proprio diritto alla prestazione – comunque dovuta - e che solitamente decorre dalla data del rogito notarile, va calcolato prendendo in considerazione la data in cui il mediatore abbia avuto conoscenza della conclusione dell’affare.
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