Adescamento minori su social Custodia in carcere
Pubblicato il 23 agosto 2016
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La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere a carico di colui che adesca minori sui social network al fine di commettere reati sessuali. E lo fa, respingendo il ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza che negava il riesame della misura, con cui lo stesso sosteneva l’inadeguatezza della detenzione cautelare, in luogo dei meno invasivi arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.
Modalità condotta e reiterazione Pericolo recidiva
Invero, secondo la Corte Suprema, il tribunale cautelare aveva correttamente motivato in ordine all’insufficienza degli arresti domiciliari - anche con controllo elettronico- a fronteggiare il pericolo di recidiva.
In particolare, i giudici del riesame ancoravano il giudizio di permanenza del concreto pericolo di recidiva alle modalità della condotta ed alla reiterazione della stessa, anche dopo le prime denunce dei genitori.
Evidenziavano in proposito, in ordine alla valutazione dei criteri di scelta della misura cautelare, come le modalità della condotta – caratterizzate da continuità degli adescamenti, durata prolungata nel tempo con modalità insidiose tramite social network, obiettiva riprovevolezza delle frasi riferite e delle immagini trasmesse, rilevanti conseguenze sulla psiche dei minori – costituissero di per sé elementi indicativi di una notevole capacità delinquenziale e di una personalità proclive a commettere reati a sfondo sessuale assai allarmanti.
Misure diverse da custodia Inadeguate
D’altra parte, correttamente rilevava il tribunale, la estrema facilità con cui detti reati erano stati commessi attraverso mezzi informatici facilmente reperibili. Ma soprattutto, metteva in luce il fatto che dopo il primo sequestro dei suddetti apparecchi, l’indagato avesse continuato ad adescare minorenni, andando a reperire altri apparati informatici collegati a reti internet.
Da qui - conclude la Corte con sentenza n. 35203 del 22 agosto 2016 – l’evidente inaffidabilità del ricorrente all'osservanza di prescrizioni che, unita al facile reperimento di mezzi informatici collegabili a reti wireless, rendeva del tutto inadeguata ogni misura cautelare diversa dalla custodia in carcere.
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