Addizionale al Fondo per le vittime dell’amianto
Pubblicato il 11 gennaio 2018
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Con circolare n. 2 del 10 gennaio 2018, l’INAIL ha comunicato che, per l’anno 2017, l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è stata fissata:
- nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del D.I. n. 30/2011;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Sono stati, inoltre, confermati anche per l’anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale che verrà applicata in sede di regolazione dei premi, dovuti per l’anno 2017, con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.
Per gli anni 2018, 2019 e 2020 la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che a carico delle imprese non si applicherà l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
L’INAIL ha, quindi, rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.
Conclude la circolare assicurando che i certificati di assicurazione e conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente.
- eDotto.com – Edicola del 20 luglio 2017 – Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie professionali derivanti da amianto – Schiavone
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