Addizionale Aspi e attività di carattere stagionale

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Con l'interpello n. 42, del 21 dicembre 2012, il Ministero del lavoro precisa che le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010) sono esonerate dal versamento del contributo addizionale dell'1,4% in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore pressoché analoga a quella di cui all’art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.

Il Ministero risponde così ad un'istanza, presentata da Federalberghi, con la quale si chiedeva di conoscere la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 concernente l'addizionale Aspi, in particolar modo per le attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Stagionali, deroga per l'Aspi – De Lellis

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