Addebito non provato? Licenziamento per giusta causa illegittimo
Pubblicato il 09 dicembre 2022
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Il licenziamento per giusta causa è illegittimo se, in sede di impugnativa, il datore non prova i fatti addebitati al lavoratore.
Con ordinanza n. 35233 del 30 novembre 2022, la Corte di cassazione ha confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare che un avvocato aveva irrogato nei confronti di una propria dipendente, segretaria del suo studio professionale.
A quest'ultima era stato contestato di non aver avvisato il legale, in alcun modo, del pagamento a mani della stessa ricevuto da parte di un cliente e di aver lasciato incustodita la somma in oggetto.
Sia in primo che in secondo grado, però, il recesso era stato annullato, in considerazione della mancata dimostrazione dell'illecito riconducibile alla lavoratrice.
Difatti, in sede istruttoria non era stata in alcun modo dimostrata la consegna del predetto denaro, atteso anche che i testi escussi erano stati giudicati inattendibili.
Non potevano ritenersi provati, ciò posto, i fatti addebitati e posti alla base della sanzione espulsiva.
L'avvocato aveva promosso ricorso in cassazione, avanzando una serie di motivi tra cui il travisamento delle prove, motivi che, tuttavia, sono stati giudicati inammissibili dal Collegio di Piazza Cavour.
Secondo la Sezione lavoro della Cassazione, in particolare, l'impugnazione mossa dalla parte datoriale prospettava una propria rilettura delle risultanze processuali che non poteva essere presa in considerazione in sede di legittimità.
Più in generale, del resto, dal confronto tra le due motivazioni di merito si poteva chiaramente dedurre che, sui fatti principali oggetto di causa, il giudice di primo grado e quello d'appello si erano espressi seguendo il medesimo percorso logico-argomentativo.
La conclusione cui erano giunti era la medesima: il fatto contestato non era stato provato.
Il ricorrente, per contro, nella propria difesa si era soffermato su marginali difformità motivazionali che non potevano assumere, tuttavia, alcun rilievo in tale sede.
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