Acquisto droga fittizio Provocatore salvo

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Acquisto droga fittizio Provocatore salvo

E’ da escludere il reato di traffico di stupefacenti, per l’ausiliario delle forze dell’ordine che finga di acquistare cocaina, di cui il venditore imputato sia già in possesso, al fine di farlo arrestare.

Lo prevede la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, annullando con rinvio la pronuncia dei giudici territoriali, che procedevano alla condanna ex art. 73 Dpr 309/1990 di un informatore dei Carabinieri, per aver concorso alla detenzione di cocaina, commissionata dal trafficante imputato.  La Corte d’Appello aveva escluso sussistessero le condizioni per l’applicazione dell’invocata esimente ex art. 97 Dpr 309/1990, in quanto a suo dire non era affatto dimostrato che l’operazione di acquisto fosse stata concordata con la polizia giudiziaria.

La Corte Suprema viceversa, nel cassare detta pronuncia, da atto di come si renda necessaria una motivazione - nella specie mancante – in grado di ricostruire in termini chiari i fatti, ovvero se il ricorrente abbia effettivamente realizzato l’acquisto di droga da rivendere o se abbia, invece, simulato la sua intenzione ed agito comunque al fine di consentire l’arresto del pusher.

Droga già in possesso del pusher

In questo secondo caso, in particolare, dovrà essere ponderato se sia effettivamente mancata qualsiasi volontà di acquisto dello stupefacente, ricorrendo dunque la situazione di non configurabilità del reato ascritto all'agente provocatore. E’ l’ipotesi in cui la condotta di quest’ultimo non sia stata condicio sine qua non del reato, in quanto la sua azione si sia limitata a disvelare un’intenzione criminale esistente ma latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa.

In tal caso, difatti – conclude la Corte con sentenza n. 28810 dell'11 luglio 2016 – la condotta del provocatore non integra il fatto tipico, purché si finga di acquistare ciò di cui il venditore sia già in possesso.

L’agente provocatore, in detta ipotesi, non commette infatti alcun reato, laddove il trafficante, invece lo abbia già realizzato con la pregressa disponibilità del materiale illecito.

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