Acquisto di quote di start up innovativa. Agevolazione non applicabile, manca l’autorizzazione
Pubblicato il 14 ottobre 2019
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L’agenzia delle Entrate offre indicazioni sugli investimenti in start up innovative e loro agevolazioni.
La risposta n. 410 data l’11 ottobre 2019 avvisa che l’aumento dell’aliquota agevolativa non può essere applicato, mancando l’autorizzazione della Comunità europea.
Startup innovativa. Acquisto delle quote non agevolabile
La legge di bilancio 2019, in relazione all’acquisizione del capitale sociale al 100% di una start up innovativa (che va mantenuto per oltre 3 anni), ha innalzato dal 30 al 50% l'aliquota delle agevolazioni per i soggetti Irpef e Ires. Questo solo per l’anno 2019.
L’agenzia delle Entrate riconosce che l'articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2019, dispone: “Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni".
Si fa presente, però, che ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'efficacia delle modifiche introdotte è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.
Al momento, tale autorizzazione non è stata ancora concessa. Pertanto non è possibile applicare la norma in questione.
Non è comunque preclusa la possibilità di proporre una nuova istanza di interpello qualora intervenisse detta autorizzazione.
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