Ace. Conferimento da socio svizzero non duplica l’agevolazione

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Ace. Conferimento da socio svizzero non duplica l’agevolazione

Con la risposta ad interpello n. 21 del 1° febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere in riferimento alla disapplicazione della disciplina antielusiva dettata dall’articolo 10 del Decreto ministeriale del 3 agosto 2019, cosiddetto “nuovo decreto Ace”.

Conferimenti dal socio svizzero non validi ai fini Ace

L’interpello è stato proposto da una società italiana (Alfa), che fa parte di un gruppo molto ramificato, con una pluralità di movimentazioni finanziarie tra i diversi soggetti ad esso appartenenti.

La società istante ritiene di trovarsi in una delle situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione delle disposizioni antielusive Ace, in quanto:

  • il conferimento ricevuto da Alfa proviene dalla Svizzera, Stato che scambia informazioni con l’Italia;
  • non si sono verificate operazioni che rappresentino una duplicazione del beneficio Ace mediante atti di apporto “a catena” all’interno di società del Gruppo;
  • il conferimento in danaro ricevuto nel 2017 da Alfa è stato utilizzato esclusivamente per rimborsare il finanziamento precedentemente erogato da Teta AG (altra società in Stato Ue).

Disapplicazione disposizioni antielusive Ace

Nella sua risposta n. 21/2019, l’Agenzia delle Entrate - dopo aver ripercorso brevemente la normativa del 3 agosto 2017 che prevede una riduzione della base di calcolo dell’Ace in capo al conferitario per un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo, e ricordato che la possibilità di applicare anticipatamente le nuove disposizioni antielusive è stata confermata con la circolare n. 26/E/2017 – esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta.

Tutto ciò in considerazione del fatto che:

  • nei confronti di Alfa, nel 2017, è avvenuto un conferimento da parte del socio unico Beta, residente in Svizzera, giurisdizione inclusa nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni;

  • Alfa ha dichiarato che le risorse finanziarie ricevute dal socio unico sono state utilizzate esclusivamente per rimborsare il finanziamento precedentemente erogato da un’altra azienda, interamente partecipata dalla capogruppo, e ha incrementato la propria base Ace soltanto a seguito di tale conferimento e di utili accantonati a riserva;

  • Alfa ha prodotto documentazione relativa alla composizione della base Ace delle società residenti in Italia appartenenti al gruppo (M e N), le quali hanno incrementato la propria base Ace solo tramite accantonamento dell’utile di esercizio.

Osserva, dunque, l’Agenzia che tutte le informazioni e i documenti allegati all’istanza confermano che le risorse finanziarie ricevute nel 2017 da Alfa non sono state utilizzate per duplicare l'agevolazione Ace all'interno del Gruppo.

Per i suddetti motivi, l’Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta.

Specifica, comunque, l’Amministrazione finanziaria che la sua risposta ha validità annuale, per il solo periodo d’imposta 2017, e si basa sulle informazioni fornite dall’istante, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Pertanto, la stessa potrà comunque effettuare controlli per verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione a eventuali atti, fatti o negozi a essa collegati) realizzi un disegno elusivo nonché se la determinazione della base agevolabile sia avvenuta correttamente.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 dicembre 2018 - Ace, irrilevante il provento da fusione contabilizzato con l’Ifrs 3 – Pichirallo

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