Accordo Svizzera-UE, tassazione dei dividendi società madri-figlie. Chiarimenti
Pubblicato il 31 luglio 2023
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L’Agenzia delle Entrate, in data 31 luglio 2023, ha pubblicato la risoluzione n. 46, con la quale fornisce indicazioni in merito al requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche.
Il documento di prassi prende le mosse dall’Accordo “Svizzera-UE”, stipulato il 26 ottobre 2004 che, attua l’estensione del regime di tassazione dei dividendi previsto dalla Direttiva n. 435/90/CEE – attualmente direttiva 2011/96/UE – (“Direttiva madre-figlia”) anche ai flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell’Unione Europea a società madri residenti nella Confederazione elvetica.
NOTA BENE: La volontà dell’Amministrazione finanziaria è quella di superare i chiarimenti resi dalla precedente risoluzione n. 93/E/2007 allo scopo di allineare la prassi italiana alla giurisprudenza unionale rispetto al citato Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004.
Disposizioni anti-abuso: dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri
L’articolo 9, al paragrafo 1, dell’Accordo Svizzera-UE prevede che, fatta salva l’applicazione delle disposizioni anti-abuso, “i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
- (….) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.”
E’ da ricordare che l’Agenzia si è più volte espressa sulla portata del requisito di “assoggettamento a imposizione senza esenzione” in relazione al sistema di tassazione elvetico, che, strutturato su tre livelli di tassazione diretta sui redditi (federale, municipale e cantonale), prevedeva un’esenzione da imposta, a livello cantonale, per le c.d. “società miste”, società che, oltre all’attività di detenzione di partecipazioni, svolgevano anche attività commerciale.
In particolare, nella Risoluzione del 10 maggio 2007 n. 93, l’Agenzia ha ritenuto che “l’ambito soggettivo del citato articolo 9 (ex articolo 15) non può essere esteso alle società che, anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione diretta sul reddito”, con ciò negando, in sostanza, i benefici dell’Accordo Svizzera-UE nel caso di esenzione anche parziale da imposizione nello Stato di residenza del percettore.
Inoltre, nella risoluzione n. 93/E/2007 si precisava ulteriormente che l’esenzione da ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti a società madri residenti in Svizzera non poteva essere riconosciuta qualora queste fossero beneficiarie in detto Stato di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli citati di tassazione diretta sul reddito.
Successivamente, sul punto ha fatto chiarezza la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-448/2015, Wereldhave Belgium, che ha ritenuto di negare i benefici della direttiva madre-figlia nel solo caso di esenzione totale degli utili, considerando che “una società che (…) è assoggettata all’imposta sulle società, ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, non soddisfa la condizione prevista all’articolo 2, lettera c), della direttiva 90/435 e non rientra quindi nella nozione di «società di uno Stato membro» ai sensi di tale direttiva”.
In conclusione, quindi, la risoluzione n. 46/E/2023 – al fine di evitare che la prassi italiana possa essere interpretata quale violazione dello spirito e della lettera dell’articolo 9 dell’Accordo Svizzera- UE e di assicurare un’applicazione della norma conforme al diritto unionale – ha ritenuto che i chiarimenti resi dalla citata Risoluzione n. 93/E del 2007 sono da ritenersi superati, nella misura in cui comportino che la parziale esenzione da imposta sui redditi a livello della società madre elvetica osti al riconoscimento dei benefici dell’articolo 9 dell’Accordo in oggetto, con conseguente applicazione di ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società partecipate residenti nel territorio dello Stato.
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