Accordo bilaterale Italia-Albania, come esporre i dati in Uniemens

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A partire dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, sottoscritto a Roma il 6 febbraio 2024 e successivamente ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29.

L’intesa si completa con la sottoscrizione dell’Intesa amministrativa del 10 aprile 2025, finalizzata a rendere operative le disposizioni dell’Accordo.

Il messaggio INPS n. 2602 del 5 settembre 2025 offre istruzioni specifiche in merito alla gestione degli obblighi contributivi, con particolare riferimento alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens per i lavoratori subordinati distaccati tra i due Paesi.

Finalità e ambito di applicazione dell'Accordo

L’Accordo Italia-Albania in materia di sicurezza sociale si colloca nel solco delle convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia con vari Paesi extra-UE, al fine di garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori migranti.

Obiettivi principali sono:

  • coordinamento dei sistemi previdenziali dei due Paesi per evitare doppie imposizioni contributive;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in entrambi gli Stati ai fini pensionistici;
  • tutela del lavoratore distaccato, con il mantenimento del regime contributivo del Paese d’origine in caso di distacco temporaneo.

L’art. 6 dell’Accordo stabilisce le regole per il distacco dei lavoratori subordinati, disciplinando le condizioni per l’esonero dal regime previdenziale del Paese ospitante e il mantenimento della copertura assicurativa nello Stato di invio.

Obblighi contributivi

Per i lavoratori subordinati distaccati temporaneamente dall’Italia in Albania, il datore di lavoro italiano è tenuto a versare i contributi previdenziali in Italia, secondo le modalità previste per gli altri Paesi con cui l’Italia ha in vigore accordi bilaterali.

A tal fine, è necessario aprire una posizione contributiva separata, contrassegnata con il codice di autorizzazione “4Z”, che identifica i lavoratori italiani inviati in Paesi convenzionati con l’Italia, ai quali si applica il regime previdenziale italiano anche durante il periodo di distacco.

Esclusione dalla CUAF

Un elemento specifico trattato nel messaggio riguarda la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). L’INPS chiarisce che:

  • il contributo alla CUAF non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo bilaterale;
  • il relativo versamento non è dovuto, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317.

Di conseguenza, la posizione contributiva deve riportare anche il codice di autorizzazione “1C”: esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF.

I datori di lavoro dovranno dunque richiedere l’assegnazione dei codici “4Z” e “1C” alla struttura INPS territorialmente competente, applicare tali codici nella posizione contributiva utilizzata per il distacco, procedere al versamento regolare della contribuzione secondo le scadenze ordinarie e utilizzare i codici Uniemens corretti per evitare anomalie nella posizione assicurativa del lavoratore.

Lavoratori distaccati dall’Albania in Italia: nuove disposizioni

Per i lavoratori che, in base alle previsioni dell’Accordo, vengono distaccati dall’Albania verso il territorio italiano, le istruzioni INPS introducono una nuova codifica contributiva da utilizzare nel flusso Uniemens.

Nuovo codice Uniemens: “78”

A partire dal periodo di competenza luglio 2025, i datori di lavoro italiani dovranno utilizzare il codice “Tipo Contribuzione” 78, con significato: “Lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel Paese di origine (art. 6 Accordo Italia-Albania)”.

Questo codice segnala che il lavoratore distaccato rimane iscritto al sistema assicurativo albanese per le principali forme di tutela obbligatoria, esonerando così il datore di lavoro italiano dal versamento di tali contributi in Italia.

L’INPS specifica inoltre che per le forme assicurative escluse dall’Accordo, ai sensi dell’art. 2 dello stesso, i contributi devono essere versati in Italia secondo la normativa nazionale vigente. Questo implica una valutazione analitica delle singole voci contributive da parte del consulente del lavoro o dell’ufficio payroll.

Periodo transitorio e regolarizzazioni

Il messaggio INPS n. 2602/2025 dispone che le istruzioni in esso contenute si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, in coerenza con l’entrata in vigore dell’Accordo.

Tuttavia, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2025 e la data di pubblicazione del messaggio (5 settembre 2025), è prevista una fase di regolarizzazione da effettuarsi tramite la procedura DM/Vig (Denunce Mensili – Vigilanza): strumento per la rettifica delle denunce contributive già inviate in precedenza.

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