Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività
Pubblicato il 27 novembre 2024
In questo articolo:
- Possibile slittamento e rateizzazione del secondo acconto al 2025
- Cosa sono le cripto-attività
- Legge di Bilancio 2023, introduzione della tassazione per le cripto-attività
- Come vengono tassate le cripto-attività in Italia: imposta sul valore
- Aliquota e modalità di versamento
- Acconti 2024, debutto per le cripto-attività
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Entro il 2 dicembre 2024, i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività senza un intermediario che applichi l’imposta di bollo saranno chiamati al pagamento della seconda o unica rata di acconto relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA). Si tratta del primo anno in cui l’IVCA, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, entra pienamente a regime anche per gli acconti, rendendo necessario il calcolo e il versamento del tributo.
Le regole di calcolo ricalcano quelle previste per le imposte sui redditi ( IRPEF, IRES e IRAP), salvo che per gli aderenti al concordato preventivo biennale (CPB), per i quali sono previste specifiche deroghe.
Possibile slittamento e rateizzazione del secondo acconto al 2025
La scadenza del 2 dicembre 2024 per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, compresa l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), potrebbe slittare al 16 gennaio 2025. La proroga, prevista tra gli emendamenti al Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2025, è attualmente in attesa di approvazione ufficiale. Contestualmente, si sta valutando la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate mensili, da gennaio a maggio 2025, per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro.
Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che la proposta segue il modello adottato lo scorso anno (art. 4 DL n. 145/2023), specificando che la sua attuazione dipenderà dalla disponibilità delle necessarie coperture finanziarie. Si attendono chiarimenti ufficiali nei prossimi giorni per definire modalità e destinatari della misura.
Nel contesto degli acconti 2024, si segnala il debutto dell’imposta sul valore delle cripto-attività nella seconda o unica rata. Nei versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2024 saranno inclusi sia il saldo 2023 sia gli acconti 2024 per l’IVCA, introdotta il 1° gennaio 2023. Nel primo anno di applicazione l’acconto non era stato richiesto, a causa dell’assenza di una base storica per il calcolo.
Cosa sono le cripto-attività
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che esistono esclusivamente in forma virtuale. Sono trasferibili e archiviate elettronicamente utilizzando tecnologie innovative come il registro distribuito (DLT), di cui la blockchain è l’esempio più noto. Queste tecnologie permettono di registrare, convalidare e aggiornare dati in modo decentralizzato e sicuro, senza l’intervento di intermediari.
Le cripto-attività possono svolgere diverse funzioni, tra cui:
- mezzo di pagamento o scambio;
- accesso a beni o servizi;
- Investimento;
- Combinazione delle suddette funzioni.
Le cripto-attività possono essere classificate nel seguente modo:
- Token fungibili:
- Currency token: Monete digitali utilizzate come mezzo di scambio (es. Bitcoin).
- Security token: Rappresentano diritti economici o amministrativi su un’attività.
- Utility token: Conferiscono accesso a servizi o prodotti specifici.
- Token non fungibili (NFT):
- Sono unici, non scambiabili per equivalenza con altri token, e rappresentano diritti di proprietà su asset digitali (es. opere d’arte, skin di videogiochi). Gli NFT fungono da certificati digitali di proprietà verificabili tramite blockchain.
NOTA BENE: Non si devono confondere le cripto-attività con le cripto-valute. Le cripto-attività rappresentano un concetto ampio che comprende tutti i beni digitali basati su tecnologie come la blockchain. Possono includere criptovalute, token per investimenti, accesso a servizi o proprietà digitali come gli NFT, ciascuno con una natura e una regolamentazione specifica.
Le criptovalute, invece, sono una sotto-categoria delle cripto-attività, progettate principalmente come mezzo di scambio. Si tratta di valute virtuali, come Bitcoin ed Ethereum, utilizzate per transazioni in un sistema decentralizzato.
Legge di Bilancio 2023, introduzione della tassazione per le cripto-attività
Con la Legge di Bilancio 2023, le cripto-attività sono state formalmente incluse nell’ambito impositivo sui redditi delle persone fisiche. Con l’articolo 1, comma 126 della Legge n. 197/2022, infatti, è stato introdotto il comma 9-bis all’articolo 68 del TUIR, che stabilisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività. La base imponibile per la tassazione viene definita come la differenza tra:
- il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate;
- e il costo o valore di acquisto sostenuto.
Le plusvalenze, al netto delle relative minusvalenze, sono tassate al 26%, ma solo se l’importo complessivo supera 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Inoltre, la normativa consente di riportare le minusvalenze eccedenti i 2.000 euro per compensarle con le plusvalenze nei successivi quattro periodi d’imposta, a condizione che siano dichiarate correttamente nella dichiarazione dei redditi. Per le minusvalenze realizzate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, è possibile richiederne il riconoscimento utilizzando i criteri previsti dall’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) e c-quater) del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Come vengono tassate le cripto-attività in Italia: imposta sul valore
Dal 1° gennaio 2023, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’imposta sul valore delle cripto-attività, in sostituzione dell’imposta di bollo per i casi in cui quest’ultima non sia applicata da un intermediario residente. L’imposta si applica alle cripto-attività detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sono archiviate o detenute, e dalle modalità di archiviazione.
L’imposta interessa tutti i soggetti residenti in Italia, inclusi coloro che lavorano all’estero in via continuativa e sono esentati dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Questi soggetti, se residenti fiscalmente in Italia, sono comunque tenuti al pagamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute, oltre alle attività finanziarie e patrimoniali estere.
Aliquota e modalità di versamento
- L’imposta è calcolata nella misura del 2 per mille, equivalente all’aliquota prevista per l’imposta di bollo, e deve essere versata secondo i termini e le modalità delle imposte sui redditi.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta è dovuta fino a un limite massimo di 14.000 euro.
- Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1727, istituito con la risoluzione n. 36/E del 2023, denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
NOTA BENE: Le cripto-attività sono soggette anche all’imposta di successione e donazione, applicabile sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, donazione o a titolo gratuito, compresa la costituzione di vincoli di destinazione. Nel nostro ordinamento, le cripto-attività rientrano a pieno titolo tra i “beni” e i “diritti” oggetto di tali trasferimenti.
Acconti 2024, debutto per le cripto-attività
Per la prima volta, nel 2024, sarà dovuto l’acconto sull’imposta sul valore delle cripto-attività. L’IVCA segue le stesse regole di determinazione e versamento previste per le imposte sui redditi, incluse le modalità di calcolo degli acconti, il saldo, le sanzioni e i rimborsi.
L’acconto per l’anno 2024 è richiesto solo se supera determinati importi minimi:
- 52 euro per i soggetti IRPEF;
- 21 euro per i soggetti IRES.
L’importo dovuto deve essere calcolato utilizzando i metodi “storico” o “previsionale”, e l’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dichiarata.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate, a seconda dell’importo:
- se l'importo è pari o inferiore a 103 euro, l'acconto deve essere pagato in un’unica soluzione;
- se supera i 103 euro, il pagamento deve avvenire in due rate.
In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro la scadenza prevista per il saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Per il 2024, la data di scadenza era fissata al 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno una domenica), senza maggiorazione. In alternativa, era possibile versarla entro il 31 luglio 2024 con una maggiorazione dello 0,4%.
La seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e l’importo già versato con la prima, deve essere saldata entro il 2 dicembre 2024 (proroga rispetto al 30 novembre, che cade di sabato).
Il pagamento deve avvenire utilizzando il Modello F24, dove dovranno essere indicati i seguenti codici tributo:
- 1728 per la prima rata;
- 1729 per la seconda o unica rata.
NOTA BENE: Questo sistema, applicato per la prima volta all’IVCA, si basa sul principio che l’imposta per l’anno successivo sia almeno equivalente a quella dell’anno precedente, criterio non applicabile nel 2023 a causa dell’assenza di una base storica.
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