Accoglienza dei richiedenti asilo: dall’Europa più tutele per il lavoro
Pubblicato il 23 maggio 2024
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Più tutele per i richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea: è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio 2024 la Direttiva (UE) n. 2024/1346 del 14 maggio 2024, che rappresenta un'importante evoluzione delle politiche europee in materia di asilo, introducendo misure volte a garantire condizioni di vita dignitose per i richiedenti protezione e promuovendo una maggiore uniformità tra gli Stati membri.
La direttiva si basa su principi fondamentali come la solidarietà, l'equa ripartizione della responsabilità e il rispetto del principio di non respingimento, essenziali per garantire che i richiedenti protezione internazionale ricevano un trattamento dignitoso, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda.
Vediamo di seguito gli aspetti fondamentali.
Definizioni e ambito di applicazione
Definizioni
Partiamo subito da uno schema che riassume le definizioni contenute nella Direttiva, secondo quanto riportato nell’articolo 2:
Domanda di protezione internazionale |
Manifestazione di volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di Paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria |
Richiedente |
Il cittadino di Paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva |
Familiari |
Il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate; i figli minori e adulti dipendenti delle coppie di cui sopra o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi quali contemplati dal diritto nazionale; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio; nei casi in cui il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale richiedente, compreso un fratello adulto, in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio |
Minore |
Il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni |
Minore non accompagnato |
Il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri |
Condizioni di accoglienza |
Il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della direttiva |
Condizioni materiali di accoglienza |
Le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto, vestiario e prodotti per l'igiene personale, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione degli stessi, nonché un sussidio per le spese giornaliere |
Sussidio per le spese giornaliere |
Sussidio accordato periodicamente ai richiedenti per consentire loro di godere di un livello minimo di autonomia nella loro vita quotidiana, fornito sotto forma di importo monetario, in buoni, in natura, o una combinazione degli stessi, a condizione che tale sussidio comprenda un importo monetario |
Trattenimento |
Il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione |
Centro di accoglienza |
Qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti |
Rischio di fuga |
La sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire |
Fuga |
L'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente |
Rappresentante |
Una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva |
Richiedente con esigenze di accoglienza particolari |
Il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva |
Ambito di applicazione
La direttiva si applica:
- a tutti i cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che fanno domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese la frontiera esterna, le acque territoriali o le zone di transito, a condizione che tali cittadini di paesi terzi e apolidi siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti;
- ai familiari di un richiedente, a condizione che siano inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale.
NOTA BENE: La direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
Condizioni di accoglienza
Le condizioni di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, fondamentali per garantire un livello di vita dignitoso e sicuro durante il processo di esame della domanda, comprendono 4 elementi chiave:
- alloggio;
- vitto;
- vestiario;
- prodotti per l'igiene personale.
Alloggio
Gli Stati membri devono fornire alloggi che rispettino la dignità umana e garantiscano sicurezza ai richiedenti.
La scelta del tipo di alloggio (centri di accoglienza o abitazioni) dipende dalla disponibilità e dalle esigenze specifiche dei richiedenti, come famiglie con bambini o persone con bisogni speciali.
Vitto
Il vitto comprende i pasti giornalieri, che devono essere adeguati dal punto di vista nutrizionale e rispondere alle esigenze dietetiche specifiche, inclusi eventuali requisiti religiosi o culturali.
Vestiario
I richiedenti devono ricevere abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche e alle esigenze personali.
Gli Stati membri possono fornire abbigliamento in natura o attraverso sussidi economici che consentano ai richiedenti di acquistare vestiti secondo le proprie necessità.
Prodotti per l'igiene personale
L'accesso a prodotti per l'igiene personale è essenziale per mantenere la salute e il benessere dei richiedenti.
Come per gli altri elementi, questi prodotti possono essere forniti direttamente o tramite sussidi economici.
Diritti e doveri dei richiedenti
Gli Stati membri devono fornire ai richiedenti informazioni complete sui loro diritti e obblighi in forma scritta e, se necessario, oralmente o tramite strumenti visivi come video e pittogrammi.
Assistenza sanitaria
I richiedenti hanno il diritto di accedere all'assistenza sanitaria, che deve comprendere sia le cure di base che le emergenze, di qualità adeguata e accessibile, indipendentemente dalla situazione economica.
Corsi di lingua
Gli Stati membri devono offrire o facilitare l'accesso a tali corsi per permettere ai richiedenti di comunicare efficacemente e partecipare alla vita sociale e lavorativa del Paese ospitante.
Limitazioni dei diritti
Gli Stati membri possono peraltro imporre limitazioni ai diritti dei richiedenti in determinate circostanze, ad esempio nel caso in cui il richiedente non rispetti le regole del centro di accoglienza o sia considerato a rischio di fuga.
Accesso al mercato del lavoro
Secondo la Direttiva n. 2024/1346, gli Stati membri devono garantire che i richiedenti protezione internazionale possano accedere al mercato del lavoro entro un termine massimo di 6 mesi dalla presentazione della domanda; tale periodo può peraltro essere ridotto se la domanda è verosimilmente fondata o se il richiedente appartiene a categorie particolarmente vulnerabili.
Gli Stati membri sono quindi tenuti a non imporre condizioni che possano ostacolare in modo significativo l'effettivo accesso dei richiedenti protezione internazionale al mercato del lavoro e a garantire che i richiedenti possano cercare occupazione senza limitazioni indebite riguardo ai settori del mercato o all'orario di lavoro.
Parità di trattamento
Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti protezione internazionale devono beneficiare di un insieme comune di diritti basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante in tema di:
- condizioni di lavoro;
- retribuzione;
- orario di lavoro;
- ferie;
- condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- diritti sindacali.
Limitazioni e revoca
L'accesso al mercato del lavoro può essere peraltro limitato o revocato se una domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata, se un richiedente non rispetta le regole del centro di accoglienza o è considerato a rischio di fuga.
In sintesi:
Termine di accesso al mercato del lavoro |
I richiedenti devono poter accedere al mercato del lavoro entro sei mesi dalla presentazione della domanda, con possibilità di riduzione del termine in alcuni casi. |
Condizioni di accesso al mercato del lavoro |
Gli Stati membri devono evitare formalità amministrative irragionevoli e garantire l'accesso senza limitazioni indebite riguardo ai settori del mercato del lavoro. |
Parità di trattamento |
I richiedenti devono godere di diritti equivalenti ai cittadini nazionali riguardo a condizioni di lavoro, formazione professionale e riconoscimento delle qualifiche. |
Libertà di associazione |
I richiedenti devono poter aderire a organizzazioni e sindacati alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. |
Misure di supporto |
Devono essere forniti corsi di lingua, programmi di orientamento professionale e servizi di assistenza nella ricerca di lavoro. |
Limitazioni e revoca dell'accesso al lavoro |
L'accesso al lavoro può essere limitato o revocato se la domanda è infondata o se il richiedente non rispetta le regole. |
FAQ
1. Chi è considerato un richiedente protezione internazionale?
Un richiedente protezione internazionale è qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che ha fatto domanda di protezione internazionale e su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva.
2. Quali sono le condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva?
Le condizioni materiali di accoglienza includono alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale e un sussidio per le spese giornaliere.
3. Come viene tutelato l'interesse dei minori non accompagnati?
I minori non accompagnati devono ricevere un rappresentante e avere accesso a alloggi e assistenza specifica per le loro esigenze, garantendone il benessere e sviluppo.
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