Accise su gas naturale ed energia elettrica, precisazioni Dogane in caso di fusione
Pubblicato il 04 gennaio 2023
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L’Agenzia delle Dogane, con la nota informativa n. 909 del 2 gennaio 2023, ha fornito indicazioni di carattere generale in merito alla esecuzione degli adempimenti dichiarativi relativi all’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, in caso di fusione per incorporazione tra società che svolgono attività di vendita al consumatore finale.
Nel documento di prassi si ricorda, in primo luogo, che ai sensi del comma 1 dell’art. 2504-bis Codice Civile “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Stipula atto fusione per incorporazione
Specifica l’Agenzia delle Dogane che fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società interessate operano come entità distinte e autonome.
Dopo l’operazione straordinaria di fusione:
- la società incorporata deve rappresentare, nella propria dichiarazione annuale, i dati relativi all’attività svolta fino al momento della fusione;
- l’incorporante subentra all’incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria;
- la società incorporante deve contemplare, nella propria dichiarazione, anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito della fusione conseguentemente alle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” anche l’importo di quelli eventualmente versati per i mesi successivi alla fusione e originariamente dovuti dalla società incorporata.
Inoltre, la società incorporante dovrà procedere all’integrazione della cauzione prestata qualora la medesima, per effetto dell’acquisizione dei nuovi clienti a seguito della fusione, risulti insufficiente.
Fusione per incorporazione tra società che vendono energia elettrica e gas naturale
Nella nota informativa n. 909/2023 si specifica, inoltre, che le società che svolgono attività di vendita del gas naturale o dell’energia elettrica ai consumatori finali che siano coinvolte nella stipula di atti di fusione dovranno darne comunicazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti sulle rispettive sedi legali.
Posto che, come già anticipato, tutti i rapporti, anche passivi, facenti capo alla società incorporata sono ricondotti alla incorporante, quest’ultima risponderà delle irregolarità riconducibili all’attività svolta dalla società incorporata antecedentemente alla fusione, eventualmente riscontrate dai competenti Uffici che provvederanno ad assumere le iniziative opportune.
Infine, riguardo all’ ipotesi della fusione societaria per incorporazione – conclude la nota delle Dogane – quanto precisato vale anche in relazione alle “fusioni d’unione”, o fusione in senso stretto, le quali si verificano quando due o più società si estinguono, fondendosi mediante la costituzione di una nuova compagine.
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