Accise gasolio autotrazione Rimborso 2° trimestre
Pubblicato il 24 giugno 2016
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Dal 22 giugno 2015 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria per fruire dell'agevolazione cosiddetta “caro petrolio” per il secondo trimestre 2016.
Si tratta del beneficio fiscale che consiste nel rimborso del gasolio per autotrazione che ha struttura trimestrale e che, quindi, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1°aprile e il 30 giugno del 2016, la relativa dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 1° agosto 2016.
Con la nota protocollo n. 73354 del 22 giugno 2016, l'Agenzia delle Dogane offre le informazioni necessarie per l'agevolazione.
Uffici competenti
Per le imprese nazionali l'ufficio competente è l'Ufficio delle Dogane del territorio in cui è ubicata la sede operative dell'impresa, o in caso di più sedi, la sede legale.
Per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane competente è quello della sede di rappresentanza delle imprese, mentre per quelle non obbligate alla presentazione della dichiarazione in Italia, l'Ufficio delle Dogane di Roma I.
Importo rimborsabile
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in vista dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio è riconoscibile pari a:
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214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016.
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