Accise gas ed energia, limiti al termine di decadenza di due anni dei crediti
Pubblicato il 22 agosto 2022
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L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli rende noto, con informativa del 17 agosto 2022 prot. 379481/RU, di essersi allineata all’orientamento giurisprudenziale della Cassazione in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, D.lgs. n. 504/1995, per quanto riguarda l’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica.
Secondo la giurisprudenza, nei suddetti settori, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio; questo costituisce un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e dura fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Accise fa presente che non si verifica la decadenza biennale del rimborso di accisa nei seguenti casi:
- quando il rapporto tributario è in corso;
- se il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- se il credito viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
La modalità principale – continua l’informativa – di utilizzo del credito avviene mediante detrazione dai successivi versamenti in acconto; quindi, il rimborso dell’intero credito avviene solo quando l’operatore cessa l’attività e il rapporto tributario si esaurisce. Dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo decorrono i due anni per effettuare la richiesta.
Si aggiunge che i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario si ravvisano anche quando il soggetto obbligato venditore termina la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali. Quando ciò si verifica, non risulta possibile recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
In definitiva, il termine decadenziale di due anni scatta esclusivamente in caso di richiesta di rimborso in denaro delle accise in acconto versate in eccesso.
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