Accesso all’atto amministrativo senza i nominativi
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 24 agosto 2011
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Il Tar Sardegna, con sentenza n. 270 del 2 agosto 2011, ha stabilito che, in virtù del diritto all’accesso degli atti amministrativi, va consentito al destinatario di un esposto di visionare l’atto che lo riguarda.
Nello stesso tempo, nel contemperare il diritto alla riservatezza, ritiene che il documento debba essere mostrato occultando i nomi dei soggetti che hanno presentato l’esposto. Ciò in ossequio a quanto deciso dal Tar Lombardia con sentenza 8 novembre 2004, n. 5716, “nel quale è stato affermato che in tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo ordine professionale, e del quale il primo chieda l'ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi”.
- ItaliaOggi, p. 31 – Accesso agli atti senza vedere firme - Manzelli
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