Accesso a sistema informatico. E’ abusivo se per ragioni diverse da quelle autorizzate
Pubblicato il 23 maggio 2017
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Risponde del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, n. 1, del Codice penale, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, anche se abilitato e non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso – come nel caso del “Registro delle notizie di reato” - acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.
E’ quanto si desume da un’informazione provvisoria di Cassazione ove viene reso noto della decisione delle Sezioni Unite penali, resa in esito a pubblica udienza del 18 maggio 2017, con la quale è stato risposto affermativamente ad una questione rimessa con ordinanza di rinvio n. 12264/2017.
In quest’ultima era stato, in particolare, chiesto se la condotta descritta ponesse in essere uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale e se, quindi, la medesima, pur in assenza di violazioni di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative, potesse integrare l’abuso di poteri o la violazione dei doveri previsti, appunto, dall’articolo 615 ter, comma secondo, n. 1 C.p.
Si attende, ora, il deposito delle motivazioni.
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