Accessi mirati alle banche dati
Pubblicato il 02 gennaio 2007
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Il provvedimento datato 18 dicembre 2006 e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 dicembre 2006 dà attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 35, commi 25, 26 e 26-bis, del Dl 226/2006, convertito dalla legge 248/2006. Il documento del direttore dell’agenzia delle Entrate definisce le regole sulla consultazione dell’Anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione e attua tutte le altre informazioni utili per la riscossione a mezzo ruolo. In particolare, il provvedimento stabilisce che l’accesso ai dati dell’Anagrafe è consentito solo ai dipendenti degli agenti della riscossione, indicati dal direttore generale di ogni ambito provinciale, che abbiano in materia una riconosciuta competenza e professionalità. Il rapporto di lavoro con lo stesso agente deve esistere da almeno due anni. Per ogni accesso, comunque, è necessaria un’autorizzazione ad hoc, che deve essere rilasciata sempre dal direttore generale. Per la delicatezza delle notizie acquisite, hanno facoltà di accedere ai dati relativi ai dati relativi ai rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari solo coloro che risultano autenticati all’utilizzazione della cosiddetta procedura “Arco”. Per tutte le altre informazioni richieste a soggetti pubblici o privati, è sufficiente che i dipendenti abbiano un rapporto di lavoro con lo stesso agente da almeno un anno. Nella prima fase di applicazione di queste norme, i direttori generali devono trasmettere all’Agenzia l’elenco dei dipendenti abilitati all’accesso. Dal 2008, invece, l’elenco deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. Ai dipendenti di Riscossione Spa e alle società da questa partecipate è riconosciuto il potere di utilizzare tutti i dati in possesso dell’agenzia delle Entrate.
- ItaliaOggi, p. 29 – Anagrafe riscossione, paletti all’accesso – Gorret
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