Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione
Pubblicato il 03 ottobre 2025
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Con ordinanza n. 25049 dell'11 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata in tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare e ruolo del giudice tributario.
L'accesso domiciliare, si rammenta, è disciplinato dall’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (Imposta sul Valore Aggiunto) e reso applicabile anche in materia di imposte dirette tramite il rinvio dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973.
Verifiche fiscali con accesso domiciliare: ruolo del giudice tributario
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito che in caso di contestazione da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a:
- verificare l’idoneità degli elementi acquisiti dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza a costituire gravi indizi di illecito fiscale;
- controllare la correttezza della valutazione effettuata dal Procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione all’accesso.
Requisito motivazionale del provvedimento
Il provvedimento autorizzativo, ciò posto, deve essere adeguatamente motivato.
In particolare:
- se l’autorizzazione è motivata per relationem, mediante rinvio alla richiesta dell’organo accertatore, l’amministrazione finanziaria che intende avvalersene deve produrre in giudizio sia il provvedimento autorizzativo sia la richiesta richiamata;
- la mancata produzione di tale documentazione comporta la nullità del provvedimento autorizzativo e, di conseguenza, la nullità dell’atto impositivo fondato sugli elementi raccolti in base a quell’accesso.
Il caso esaminato
Nel caso specificamente esaminato dalla Suprema Corte, è stato accolto il motivo di doglianza con cui il contribuente, un professionista, aveva dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per avere i giudici di appello ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato nonostante lo stesso avesse tratto origine da un accesso operato dalla Guardia di Finanza presso i locali adibiti ad uso di abitazione, senza che la relativa autorizzazione del Procuratore della Repubblica fosse stata subordinata alla sussistenza ed alla previa prospettazione di gravi indizi di violazione di norme fiscali.
I giudici d’appello, avevano valutato solo i requisiti formali dell’autorizzazione, senza verificare la motivazione e senza accertare la presenza di gravi indizi di violazioni tributarie, soprattutto in relazione a un immobile ad uso abitativo.
Tali verifiche dovranno ora essere effettuate nel giudizio di rinvio.
Il principio di diritto
Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
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