Accertamento. Per il ricarico di vendita presunto fanno fede gli scontrini fiscali

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Accertamento. Per il ricarico di vendita presunto fanno fede gli scontrini fiscali

La Corte di Cassazione fa chiarezza su alcune prassi operative applicate in sede di accertamento fiscale, che solitamente vengono poste in essere sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate.

Il caso di specie analizzato è quello di un esercizio commerciale (bar) a cui venivano contestati maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in occasione della verifica.

Nei primi gradi di giudizio, la Ctr aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria confermando la legittimità della rettifica.

Il contribuente ricorre in Cassazione, adducendo tra le motivazioni difensive il fatto che:

  • i giudici di appello non avevano tenuto conto delle inesattezze emerse negli atti difensivi ai fini della determinazione del prezzo di vendita;
  • non era esatto il numero dei prodotti venduti perché non si era tenuto conto dello sfrido né dell’autoconsumo;

  • non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l’anno in contestazione era il 2003;

  • non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico data la disomogeneità dei prodotti venduti;

  • si doveva tener conto del periodo di chiusura forzata dell’attività commerciale.

La Suprema Corte, con sentenza n. 30363 depositata il 21 novembre 2019, accoglie il ricorso del contribuente, con rinvio alla Ctr Lazio che dovrà provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.

Per la Corte, infatti, “il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni, incorrendo, quindi, in una motivazione insufficiente”.

Secondo gli Ermellini andavano considerate tutte le allegazioni difensive, tra cui – in primo luogo – quella secondo la quale “i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso”.

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